|
DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
|
|
L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE
Alicante, 22/08/2017
|
Consorzio Bestack Via Miller 32 I-47121 Forlì ITALIA |
Fascicolo nº: |
016658015 |
Vostro riferimento: |
|
Marchio: |
ATTIVO! LUNGA VITA ALLA FRUTTA |
Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
Consorzio Bestack Via Miller 32 I-47121 Forlì ITALIA |
In data 11/05/2017 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non soddisfa i requisiti legali per la registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE, ha sollevato un'obiezione per i motivi esposti nella lettera allegata.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 658 015 è respinta per i seguenti prodotti:
Classe 31 Piante.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi.
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Antonino TIZZANO