DIVISIONE D’OPPOSIZIONE




OPPOSIZIONE N. B 2 938 291


Valsoia S.p.A., Via Ilio Barontini, 16/5, 40138, Bologna, Italia (opponente), rappresentata/o da Perani & Partners S.p.A, Piazza Armando Diaz, 7, 20123, Milano, Italia (rappresentante professionale)


c o n t r o


Antonia Botta, Via Toppola 11, 84090 Giffoni Sei Casali (SA), Orlando Botta, Via Cupone 8, 84090 Giffoni Sei Casali (SA), Carmine Botta, Via Roma, 370/B, 84092 Bellizzi (SA), Italia (richiedenti), rappresentati da Avv. Francesco Musella, Via Dei Fiorentini n. 10, 80133 Napoli, Italia (rappresentante professionale).


Il 22/11/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente



DECISIONE:


1. L’opposizione n. B 2 938 291 è accolta per tutti i prodotti contestati.


2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 737 512 è totalmente respinta.


3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.



MOTIVAZIONE:


L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 737 512 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano n. 1 529 730 per il marchio denominativo ‘ATUTTAFRUTTA SANTA ROSA’. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.



RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE


Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.


L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 529 730 dell’opponente.



  1. I prodotti


I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:


Classe 30: Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.


I prodotti contestati sono i seguenti:


Classe 30: Dolci; dolciumi; dolci surgelati; dolci semifreddi; dolci alla crema; dolci pronti [pasticceria]; impasti per dolci; farina per dolci; aromi per dolci; preparati per dolci; polvere per dolci; miscele per dolci; mousse [dessert] [dolci]; dolci pronti [confetteria]; glasse per dolci; pasta per dolci; snack dolci al riso; biscotti [dolci o salati]; decorazioni candite per dolci; torte dolci o salate; snack dolci alla frutta; preparati per fare dolci; glasse e ripieni dolci; dolci di zucchero caramellato; prodotti dolciari in barrette; creme dolci da spalmare [miele]; pasta alimentare [pasta per dolci]; dolci per la prima colazione; pasticceria; pasticceria salata; pasticcini [pasticceria]; pasticceria surgelata; pasticceria fresca; pasticceria secca; miscele per pasticceria; impasto per pasticceria; miscele per preparare prodotti di pasticceria; prodotti di pasticceria ripieni alla frutta; gelato; torte-gelato; dolce gelato; croissant; pasticcini, torte, crostate e biscotti; caffè; caffè, tè e cacao e loro succedanei; zucchero; miele; confetteria; biscotti; biscottini; frollini (biscotti); wafer (biscotti); galletta [biscotti]; pane; panettone; farine alimentari; farina [farine alimentari]; pizza; basi per pizza; impasto per pizza; focacce; cereali; snack ai cereali; barrette di cereali; cereali caldi da colazione; preparati fatti di cereali; prodotti alimentari a base di cereali; preparati a base di cereali; snack a base di cereali; cereali per la prima colazione; alimenti da colazione a base di cereali; cereali per la colazione a base di riso; cereali per la prima colazione contenenti frutta; cereali per la prima colazione contenenti miele; cereali per la prima colazione contenenti fibra; cereali per la prima colazione, porridge e fiocchi d'avena; cereali per la prima colazione contenenti una miscela di frutta e fibre; sale; pepe; aceto; senape; mostarda; maionese; spezie; condimenti; ghiaccio; salse [condimenti]; dessert al gelato; creme [dessert cotti al forno]; prodotti da forno; prodotti da forno surgelati; riso; tapioca; sago.


In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.


I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.


I prodotti creme dolci da spalmare [miele]; pasticceria; gelato; caffè (ripetuto due volte) e succedanei del caffè; tè e cacao; zucchero; miele; confetteria; pane; farine alimentari; farina [farine alimentari]; preparati fatti di cereali; sale; aceto; senape; spezie; ghiaccio; salse [condimenti]; riso; tapioca; sago sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).


I dolci; dolciumi; dolci surgelati; dolci semifreddi; dolci alla crema; dolci pronti [pasticceria]; mousse [dessert] [dolci]; dolci pronti [confetteria]; biscotti [dolci o salati]; torte dolci o salate; snack dolci alla frutta; dolci di zucchero caramellato; prodotti dolciari in barrette; dolci per la prima colazione; pasticceria salata; pasticcini [pasticceria]; pasticceria surgelata; pasticceria fresca; pasticceria secca; prodotti di pasticceria ripieni alla frutta; croissant; pasticcini, torte, crostate e biscotti; biscotti; biscottini; frollini (biscotti); wafer (biscotti); galletta [biscotti]; panettone; focacce; creme [dessert cotti al forno] sono almeno simili a pasticceria e confetteria dell’opponente. I prodotti in questione hanno la stessa natura e lo stesso scopo. Hanno inoltre lo stesso pubblico di riferimento e sono venduti negli stessi punti di vendita. Inoltre, alcuni di essi possono essere in competizione.


Parimenti gli snack dolci al riso, pizza; basi per pizza; impasto per pizza; cereali; snack ai cereali; barrette di cereali; cereali caldi da colazione; prodotti alimentari a base di cereali; preparati a base di cereali; snack a base di cereali; cereali per la prima colazione; alimenti da colazione a base di cereali; cereali per la colazione a base di riso; cereali per la prima colazione contenenti frutta; cereali per la prima colazione contenenti miele; cereali per la prima colazione contenenti fibra; cereali per la prima colazione, porridge e fiocchi d'avena; cereali per la prima colazione contenenti una miscela di frutta e fibre; prodotti da forno; prodotti da forno surgelati sono almeno simili a farine e preparati fatti di cereali del marchio anteriore. Essi hanno la stessa natura e lo stesso scopo. Hanno inoltre lo stesso pubblico di riferimento e sono venduti negli stessi punti di vendita. Inoltre, tali prodotti possono essere in competizione.


I prodotti maionese; condimenti sono compresi nell’ampia categoria, o si sovrappongono con, salse (condimenti) dell’opponente. Pertanto, tali prodotti sono identici.


Il pepe è compreso nell’ampia categoria delle spezie dell’opponente. Pertanto, tali prodotti sono identici.


Le torte-gelato; dolce gelato; dessert al gelato sono compresi nell’ampia categoria dei gelati dell’opponente. Pertanto, tali prodotti sono identici.


Gli impasti per dolci; farina per dolci; aromi per dolci; preparati per dolci; polvere per dolci; miscele per dolci; glasse per dolci; pasta per dolci; decorazioni candite per dolci; preparati per fare dolci; glasse e ripieni dolci; pasta alimentare [pasta per dolci]; miscele per pasticceria; impasto per pasticceria; miscele per preparare prodotti di pasticceria sono almeno simili alla pasticceria e confetteria del marchio anteriore. Essi possono coincidere in produttori, pubblico rilevante e canali di distribuzione. Inoltre, hanno lo stesso scopo.


La mostarda è simile in alto grado alle salse (condimenti) del marchio anteriore. Tali prodotti hanno lo stesso scopo. Possono anche coincidere in produttori, pubblico rilevante, canali di distribuzione e modalità d’uso. Inoltre, possono essere in competizione.


I succedanei del tè e cacao sono simili in alto grado al tè, cacao del marchio anteriore. I prodotti in questione coincidono in produttori, pubblico rilevante e canali di distribuzione e modalità d’uso. Inoltre, possono essere in competizione.




  1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione


Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.


Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in vario grado sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.



  1. I segni



ATUTTAFRUTTA SANTA ROSA




Marchio anteriore


Marchio impugnato




Il territorio di riferimento è l’Italia.


La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Il marchio anteriore è un marchio denominativo. Esso è composto dai termini “ATUTTAFRUTTA SANTA ROSA”. Il primo elemento sarà inteso da parte del pubblico di riferimento come un’espressione elogiativa che ricalca le locuzioni “a tutta forza” o “a tutta birra” ed indica che i prodotti in questione contengono frutta in quantità o qualità eccezionali. Pur dotata di un minimo grado di originalità, tale espressione è comunque debole per i prodotti de quibus. L’elemento “ROSA” sarà invece inteso come un nome proprio femminile e la dicitura “SANTA ROSA” indicherà quindi una persona di nome Rosa degna di venerazione religiosa. Non essendo tale dicitura descrittiva, allusiva o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.


Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dai termini “NUOVA SANTA ROSA” scritti in caratteri ordinari maiuscoli di color beige, con l’eccezione della lettera “R” che è riprodotta in color arancione e in dimensioni maggiori che le rimanenti lettere. Nonostante la lettera “R” sia stilizzata e incompleta, essa rimane chiaramente percepibile nel marchio impugnato. Come visto poc’anzi, la dicitura “SANTA ROSA” è dotata di un grado medio di distintività intrinseca dal momento che non ha relazione con i prodotti in questione. Per contro il termine “NUOVA”, nel contesto del marchio impugnato, indica che l’attività del richiedente ha avuto inizio o è comparsa da poco. Di conseguenza tale termine è perlomeno debole ed ha comunque una connotazione accessoria rispetto agli elementi che lo seguono. Al di sopra degli elementi denominativi appare poi la rappresentazione grafica in arancione di un croissant e di un sole stilizzati, con sullo sfondo delle volute di color grigio. Tali elementi sono scarsamente distintivi in quanto si riferiscono alla forma che alcuni dei prodotti in questione possono assumere.


Anche se l’elemento figurativo occupa una superficie maggiore che l’elemento verbale nel marchio contestato, quest’ultimo è chiaramente riconoscibile e si estende considerevolmente a livello orizzontatale. Di conseguenza nessuno degli elementi del segno contestato può essere considerato più dominante (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Il marchio anteriore è un marchio denominativo e quindi per definizione non ha alcun elemento dominante.


Inoltre si deve tener conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Contrariamente agli argomenti del richiedente, che adduce che non vi è alcun automatismo che assegna priorità all’elemento denominativo a dispetto di quello figurativo ed allega alcune sentenze del Tribunale al riguardo, tali principi trovano piena applicazione nel caso in specie in cui gli elementi figurativi sono scarsamente distintivi.


Visivamente, i segni coincidono nei termini “SANTA” e “ROSA” identicamente contenuti in entrambi i marchi. Tuttavia, essi differiscono nella dicitura “ATUTTAFRUTTA” del marchio anteriore e nel termine “NUOVA” e negli elementi figurativi del marchio impugnato. Tali elementi aggiuntivi sono tuttavia deboli, scarsamente distintivi o svolgono un ruolo secondario. Pertanto, i segni sono da ritenersi visivamente simili in media misura.


Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere dei termini distintivi (e co-dominanti nel segno contestato) “SANTA ROSA”, presente in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere ‘NUOVA’ del segno contestato e “ATUTTAFRUTTA” del marchio anteriore”. Tuttavia, si deve tener conto del fatto che questi elementi aggiuntivi sono deboli per il pubblico rilevante.


Alla luce di ciò, la Divisione d’Opposizione ritiene che i segni siano foneticamente simili in media misura.


Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che entrambi i segni saranno associati al medesimo concetto derivante dalla presenza dei termini “SANTA ROSA” e i restanti elementi dei marchi in conflitto sono deboli o secondari, i segni sono da considerarsi concettualmente simili in media misura.


Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.



  1. Carattere distintivo del marchio anteriore


Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.


L’opponente non ha affermato in modo esplicito nell’atto di opposizione che il marchio anteriore è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.


Tuttavia l’opponente ha affermato nella memoria integrativa a supporto dell’opposizione del 29/03/2018 che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto “per effetto della spendita seria ed effettiva di cui la denominazione ‘SANTA ROSA’ è stata oggetto dal lontano 1968 ad oggi, in relazione a prodotti alimentari”. Tuttavia l’opponente non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione.


Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.



  1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione


La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).


I prodotti oggetto di protezione dei marchi in disputa sono in parte identici e in parte simili in vario grado. Essi si dirigono sia al pubblico generale che a un pubblico professionale. Il livello di attenzione del consumatore rilevante sarà medio. Il marchio anteriore presenta un grado normale di distintività.


I marchi sono simili in media misura sul piano visuale, fonetico e concettuale. In particolare il segno contestato riproduce integralmente l’elemento “SANTA ROSA” che ha una funzione distintiva indipendente in entrambi i segni, come si evince dalla sezione c) di cui sopra.


Il richiedente allega che è di solito la prima parte di un segno quella che attira principalmente l’attenzione dei consumatori e, di conseguenza, quella che sarà ricordata più chiaramente rispetto al resto del segno. La parola “NUOVA” nel marchio anteriore sarebbe dunque specialmente rilevante e contribuirebbe a distinguere i segni.


A questo proposito, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è pur vero che la parte iniziale dei marchi potrebbe catturare maggiormente l’attenzione del consumatore rispetto alle parti seguenti, tale considerazione non può valere in tutti i casi (16/05/2007, T-158/05, ALLTREK, § 70). Nella fattispecie, la parola “NUOVA” è debole e svolge una funzione accessoria. L’attenzione del pubblico rilevante si sposterà quindi sugli elementi “SANTA” e ”ROSA” che la seguono e che sono gli elementi maggiormente distintivi in entrambi i marchi.


Nelle sue osservazioni, il richiedente sostiene inoltre che il marchio anteriore possiede un modesto carattere distintivo, in quanto vi sono molti marchi che contengono la denominazione “SANTA ROSA”. A sostegno della propria tesi, il richiedente richiama un certo numero di marchi registrati in Italia ed altri Paesi.


La Divisione d’Opposizione rileva che l’esistenza di più marchi registrati non è di per sé decisiva, in quanto non rispecchia necessariamente la situazione esistente nel mercato. In altri termini, non è possibile presumere, sulla base di dati riguardanti unicamente il registro, che tutti i marchi in questione siano stati effettivamente utilizzati. Ne consegue che le prove addotte non sono in grado di dimostrare che i consumatori nell’Unione europea sono stati esposti ad una diffusa utilizzazione di marchi contenenti l’elemento “SANTA ROSA” e sono quindi abituati a tale uso. Tanto più che varie delle registrazioni in questione riguardano Paesi extraeuropei come l’Argentina, il Messico o gli Stati Uniti. In base a tali circostanze, la rivendicazione del richiedente dev’essere respinta.


Infine nelle sue osservazioni, il richiedente sostiene di essere titolare di una registrazione di marchio italiana risalente al 1998, molto simile a quella poi depositata dinanzi all’EUIPO ed oggetto della presente opposizione, coesistente con il marchio anteriore dell’opponente.


Secondo la giurisprudenza, non è possibile escludere l’eventualità che la coesistenza di due marchi su un particolare mercato possa, unitamente ad altri elementi, contribuire a ridurre la probabilità di confusione tra tali marchi per parte del pubblico di riferimento (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). In alcuni casi, la coesistenza di marchi anteriori sul mercato potrebbe ridurre la probabilità di confusione che l’Ufficio rileva tra due marchi contrapposti (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Tuttavia siffatta eventualità può essere presa in considerazione solo qualora, quanto meno nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione, il richiedente del marchio dell’Unione europea abbia debitamente dimostrato che la detta coesistenza si fondava sull’insussistenza di un rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, tra i marchi anteriori da esso fatti valere e il marchio anteriore dell’interveniente su cui si fonda l’opposizione e con riserva del fatto che i marchi anteriori di cui trattasi e i marchi in conflitto siano identici (11/05/2005, T 31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).


Sul punto va osservato che la coesistenza formale di alcuni marchi nei registri nazionali o in quello dell’Unione non è di per sé particolarmente rilevante. È infatti necessario dimostrare la loro coesistenza nel mercato, ovvero il fatto che i consumatori sono abituati a vedere i marchi senza confonderli. Infine, ma cosa non meno importante, occorre rilevare che, la valutazione effettuata dall’Ufficio sarà, in linea di principio, limitata ai soli marchi in conflitto.


È quindi solo in speciali circostanze che la Divisione d’Opposizione può considerare la prova della coesistenza di altri marchi nel mercato (ed eventualmente nel registro) a livello nazionale e/o dell’Unione come una indicazione dell’«affievolimento o diluizione» del carattere distintivo del marchio dell’opponente, fatto questo che indurrebbe a negare l’ipotesi dell’esistenza di un rischio di confusione.


Si tratta tuttavia di una questione che va valutata caso per caso. Invero, ci si trova di fronte ad una indicazione meramente orientativa, che deve essere maneggiata con cautela, dal momento che le ragioni che giustificano la coesistenza di segni simili possono essere alquanto diverse, in quanto dovute, ad esempio, a specifiche situazioni di fatto o di diritto sorte in passato oppure ad accordi stipulati tra le parti relativi al riconoscimento di diritti anteriori.


Pertanto, in mancanza di argomenti convincenti e suffragati da prove, la rivendicazione del richiedente va respinta in quanto infondata.


Parimenti va respinta l’acquiescenza allegata dal richiedente alla luce della sua registrazione di marchio italiana risalente al 1998 perché nel procedimento di opposizione, diversamente dal procedimento di nullità, non è previsto il principio della «tolleranza» (le regole del procedimento di opposizione non contengono un equivalente dell’articolo 61 RMUE, in virtù del quale il titolare del marchio dell’Unione europea può invocare a difesa il fatto che il richiedente la nullità abbia tollerato l’uso del marchio dell’Unione europea per più di cinque anni).


Nel valutare il rischio di confusione si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).


Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.


Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).


Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.


Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio italiano n. 1 529 730 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.


Poiché il diritto anteriore registrazione di marchio italiano n. 1 529 730 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).



SPESE


Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.


Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.


Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.





Divisione d’Opposizione



Andrea VALISA

Riccardo RAPONI

Valeria ANCHINI


Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

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