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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 22/11/2017
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DEANGELI S.R.L.S. VIA LONGHIN, 1 I-31100 TREVISO (TV) ITALIA |
Fascicolo nº: |
016811507 |
Vostro riferimento: |
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Marchio: |
WINE CUP |
Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
DEANGELI S.R.L.S. VIA LONGHIN, 1 I-31100 TREVISO (TV) ITALIA |
In data 18/09/2017 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è parzialmente inammissibile alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 811 507 è respinta per i seguenti prodotti:
Classe 33 Alcolici (bevande alcoliche); Bevande alcoliche (eccetto le birre); Vini;
Vini bianchi spumanti; Vini da tavola; Vini dolci; Vini fermi; Vini frizzanti;
Vini frizzanti a fermentazione naturale; Vini rosati; Vini rossi spumanti;
Vini spumanti; Vino; Vino bianco; Vino rosso..
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Antonino TIZZANO