DECISIONE
della Prima Commissione di ricorso
del 20 novembre 2020
Nel procedimento R 2633/2019-1
Design Republic S.r.l. |
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Corso di Porta Ticinese, 3 20123 Milano Italia |
Opponente / ricorrente |
rappresentata da BUGNION S.p.A., Viale Lancetti, 17, 20158, Milano, Italia
contro
Trading Group srl |
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Via Morimondo,26 20143 Milano Italia |
Richiedente / convenuta |
rappresentata da Rosalba Palmas, Via A. Calzoni 1/3, 40128, Bologna, Italia
RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 3 048 383 (domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 593 617)
LA Prima COMMISSIONE DI RICORSO
composta da G. Humphreys (Presidente e relatore), Ph. von Kapff (Membro) e M. Bra (Membro)
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente
Decisione
Sintesi dei fatti
Con domanda depositata in data 13 dicembre 2017, Trading Group S.r.l. (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio figurativo
per i seguenti prodotti:
Classe 8 - Strumenti per la preparazione di alimenti, coltelli da cucina e strumenti da taglio, coltelleria per uso alimentare; Utensili per la preparazione di alimenti, coltelli da cucina e coltelleria.
Classe 16 - Adesivi per la cartoleria o per uso domestico; Carta e cartone; Cartoleria e materiale di insegnamento; Decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; Asciugamani di carta; Bandiere di carta; Bavaglini di carta; Biancheria da tavola di carta; Carta per armadi [profumato o meno]; Carta profumata per rivestire cassetti; Cartelli in carta; Centrotavola decorativi di carta; Produzioni artistiche e statuette in carta e cartone, e plastici per architetti; Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o plastica; Stampati.
Classe 18 - Ombrelli e ombrelloni; Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.
Classe 20 - Casette e cucce per animali; Mobili e complementi di arredo; Recipienti e loro tappi e contenitori, non in metallo; Scale e scale mobili, non in metallo; Schermi, espositori ed insegne, non in metallo; Statue, statuette e opere d'arte e ornamenti e decorazioni, realizzate in legno, cera, gesso o plastica, incluse in questa classe.
Classe 21 - Cesti per piante; Ciotole per decorazioni floreali; Guanti da giardinaggio; Innaffiatoi; Fioriere; Bocce per pesci rossi; Statue, statuette, targhe e opere d'arte, fatte in porcellana, terracotta o vetro, incluse in questa classe; Utensili per cosmetici, da toeletta e articoli da bagno; Vasellame, pentole e recipienti; Apparecchi per profumare l'aria.
Classe 28 - Decorazioni per feste e per alberi di Natale artificiali; Giochi, giocattoli, balocchi e ninnoli.
La richiedente forniva la seguente descrizione del marchio:
L’elemento figurativo e la scritta Democracy Design sono di colore nero in font tipografico Coolvetica RG-regular.
La domanda di marchio veniva pubblicata dall’Ufficio in data 21 dicembre 2017.
In data 19 marzo 2018, Design Republic S.r.l. (“l’opponente”) presentava un’opposizione alla registrazione del marchio in questione per tutti i summenzionati prodotti (“i prodotti contestati”).
In particolare, l’opponente basava l’opposizione sui seguenti marchi anteriori:
Marchio dell’Unione europea n. 9 646 308 “Design Republic” (denominativo), depositato il 7 gennaio 2011 e registrato il 19 maggio 2011 per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 20 - Mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche; lavori di ebanisteria; appendi abiti e grucce per indumenti; cuscini; porte di mobili; materassi; guanciali; oggetti d'arte in legno, cera, gesso o materie plastiche.
Classe 21 - Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina; Pettini e spugne; Spazzole (eccetto i pennelli); Materiali per la fabbricazione di spazzole; Materiale per pulizia; Paglia di ferro; Vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); Vetreria, porcellana a maiolica non comprese in altre classi.
Classe 24 - Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli; materie plastiche (succedanei del tessuto).
Classe 35 - Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; Servizi di vendita all'asta; organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; servizi di agenzie per l'importazione e l'esportazione; servizi di agenzie di informazioni commerciali; organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; servizi di comparazione dei prezzi; servizi di approvvigionamento conto terzi [aquisto di prodotti e di servizi per altre imprese]; servizi di pubbliche relazioni; locazione di spazi pubblicitari.
Marchio italiano n. 2016 000 128 860 “Design Republic” (denominativo), depositato il 20 dicembre 2016 e registrato il 6 febbraio 2018 per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 11 - Apparecchi di illuminazione; lampade; lampadari; lampade a piedistallo; lampade da pavimento; lampade ad arco; lampade da tavolo; lampade da parete; lampade da soffitto; lampade per comodini; lampade a muro; lampade a sospensione; globi per lampade; lampade da lettura; basi per lampade; pendagli per lampade; lampadine per illuminazione; ornamenti terminali per lampade; vetri paralume per lampade; Portaparalumi; paralumi; Diffusori [illuminazione]; lampade portatili [per illuminazione]; lanterne per lampade ad olio; Luci a soffitto per mobili; lampade per esterno; apparecchi di riscaldamento; apparecchi di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari; Rubinetti; lavabi.
Classe 20 - Mobili; Mobili per la casa, l'ufficio e il giardino; Mobili e complementi di arredo; tavoli; tavolini; librerie; scaffali per libri; Porta-libri; Supporti per libri; Staffe per mensole (Non metalliche -); Mensole per documenti; Mensole per biblioteche; poltrone; poltrone letto; poltrone da ufficio; pouf; letti in pouf; letti; reti per letti; materassi per letti; testiere per letti; Mobili comprendenti letti; telai di letti; letti a castello; molle per letti; basi per letti; mobili trasformabili in letti; sedie; sedie pieghevoli; sedie a sdraio; sedie a dondolo; sgabelli; divani; divani letto; basi per divani; Chaise longue; cassettiere; scrivanie; scrivanie modulari; scrivanie a piano scorrevole; Raccoglitori da scrivania [mobili]; comodini; Pannellature per mobili; Accessori da esposizione [mobili] in metallo; angoliere [mobili]; ante di mobili; Appendiabiti [mobili]; Appoggia-testa [mobili]; armadi; armadietti; Articoli per ufficio [mobili]; Buffet a rotelle [mobili]; cassetti per mobili; cassettoni [mobili]; cavalletti [mobili]; componenti per mobili; console [mobili]; Contenitori per dépliant [mobili]; Coperture (Sagomate -) per mobili; Credenze [mobili]; divisori [mobili]; Elementi di connessione (Non metallici -) per mobili; Fermi (Per mobili -), non in metallo; Finiture in plastica per mobili; Fodere di protezione per mobili [sagomate]; Giardiniere [mobili]; Mobili componibili; Mobili componibili da parete; Mobili da cucina; Paraventi [mobili]; Porta-asciugamani [mobili]; Portabottiglie [mobili]; Portachiavi da parete [mobili]; Portariviste [mobili]; Raccoglitori da scrivania [mobili]; Ripiani di mobili; Rivestimenti in materie tessili [sagomati] per mobili; Scaffalature [mobili]; Scaffali; Scrivanie [mobili]; Sgabelli [mobili]; Staffe (Non metalliche -) per mobili; Vetrine [mobili]; Prolungamenti per tavolini; Tavolini per computer; Portaombrelli; cestini; Cestini [per fiori] pensili in materiali non metallici; Carrelli [mobili]; Portavivande [carrelli] mobili; culle; cuscini; guanciali; appendi abiti e grucce per indumenti; oggetti d’arte in legno, cera, gesso o materie plastiche; Supporti per vasi da fiori; Piedestalli per vasi da fiori; Cornici per quadri; specchi; cornici per specchi; cornici; Prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche.
Classe 21 - Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; Porta-candele; Contenitori in vetro per candele; Vasi; Vasi decorativi per fiori; Sottovasi per vasi di piante; Vasi da cucina [non in metalli preziosi]; Piatti da collezione; Servizi da tavola; Caraffe; Cesti in metallo comune per uso domestico; Contenitori multiuso; portatili per la casa; Piatti; Piatti da portata; Piattini; Piattini decorativi; Servizi da caffè; Servizi [vasellame]; Tazze; Tazzine da caffè; Vasellame; Vasi; Vassoi; bicchieri; Supporti per bicchieri; servizi di bicchieri; bicchierini da liquore; calici; sottobicchieri non in carta o in tessuto; Cestini metallici [utensili da cucina]; cestini portarifiuti; Contenitori per il ghiaccio; contenitori per sapone; contenitori per spazzolini da denti; Contenitori per il pane [da cucina]; Contenitori multiuso portatili per la casa; Contenitori per lozioni, vuoti, per uso domestico; Cucchiai per mescolare [utensili da cucina]; cucchiaini da caffè; Macina spezie manuale; macina caffè; Macinini da pepe manuali; Macinini da sale; Dosatori di sale; Bruciatori per olio profumato; Set per olio ed aceto [oliere]; bottiglie; apri-bottiglie; Bottiglie per profumo; Pettini e spugne; Spazzole (eccetto i pennelli); Materiali per la fabbricazione di spazzole; Materiale per pulizia; Paglia di ferro; Vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione); Vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi; Articoli in porcellana per uso decorativo; Busti in porcellana, in ceramica, in terracotta o in vetro; Cristalli [vetreria]; Figurine [statuette] di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro; Oggetti d'arte in porcellana, in ceramica, in terracotta o in vetro; Salvadanai; Candelieri; Centro tavola; Portacandele.
Classe 35 - Servizi di vendita, servizi di vendita al dettaglio, servizi di vendita online in relazione a: apparecchi di illuminazione, lampade, lampadari, lampade a piedistallo, lampade da pavimento, lampade ad arco, lampade da tavolo, lampade da parete, lampade da soffitto, lampade per comodini, lampade a muro, lampade a sospensione, globi per lampade, lampade da lettura, basi per lampade, pendagli per lampade, lampadine per illuminazione, ornamenti terminali per lampade, vetri paralume per lampade, Portaparalumi, paralumi, Diffusori [illuminazione], lampade portatili [per illuminazione], lanterne per lampade ad olio, Luci a soffitto per mobili, lampade per esterno, apparecchi di riscaldamento, apparecchi di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari, Rubinetti, lavabi; Servizi di vendita, servizi di vendita al dettaglio, servizi di vendita online in relazione a: mobili, Mobili per la casa, l'ufficio e il giardino, Mobili e complementi di arredo, tavoli, tavolini, librerie, scaffali per libri, Porta-libri, Supporti per libri, Staffe per mensole (Non metalliche -), Mensole per documenti, Mensole per biblioteche, poltrone, poltrone letto, poltrone da ufficio, pouf, letti in pouf, letti, reti per letti, materassi per letti, testiere per letti, Mobili comprendenti letti, telai di letti, letti a castello, molle per letti, basi per letti, mobili trasformabili in letti, sedie, sedie pieghevoli, sedie a sdraio, sedie a dondolo, sgabelli, divani, divani letto, basi per divani, Chaise longue, cassettiere, scrivanie, scrivanie modulari, scrivanie a piano scorrevole, Raccoglitori da scrivania [mobili], comodini, Pannellature per mobili, Accessori da esposizione [mobili] in metallo, angoliere [mobili], ante di mobili, Appendiabiti [mobili], Appoggia-testa [mobili], armadi, armadietti, Articoli per ufficio [mobili], Buffet a rotelle [mobili], cassetti per mobili, cassettoni [mobili], cavalletti [mobili], componenti per mobili, console [mobili], Contenitori per dépliant [mobili], Coperture (Sagomate -) per mobili, Credenze [mobili], divisori [mobili], Elementi di connessione (Non metallici -) per mobili, Fermi (Per mobili -), non in metallo, Finiture in plastica per mobili, Fodere di protezione per mobili [sagomate], Giardiniere [mobili], Mobili componibili, Mobili componibili da parete, Mobili da cucina, Paraventi [mobili], Porta-asciugamani [mobili], Portabottiglie [mobili], Portachiavi da parete [mobili], Portariviste [mobili], Ripiani di mobili, Rivestimenti in materie tessili [sagomati] per mobili, Scaffalature [mobili], Scaffali, Scrivanie [mobili], Sgabelli [mobili], Staffe (Non metalliche -) per mobili, Vetrine [mobili], Prolungamenti per tavolini, Tavolini per computer, Portaombrelli, cestini, Cestini [per fiori] pensili in materiali non metallici, Carrelli [mobili], Portavivande [carrelli] mobili, culle, cuscini, guanciali, appendi abiti e grucce per indumenti, oggetti d'arte in legno, cera, gesso o materie plastiche, Supporti per vasi da fiori, Piedestalli per vasi da fiori, Cornici per quadri, specchi, cornici per specchi, cornici, Prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche; Servizi di vendita, servizi di vendita al dettaglio, servizi di vendita online in relazione a: utensili e recipienti per uso domestico o di cucina, Porta-candele, Contenitori in vetro per candele, Vasi, Vasi decorativi per fiori, Sottovasi per vasi di piante, Vasi da cucina [non in metalli preziosi], Piatti da collezione, Servizi da tavola, Caraffe, Cesti in metallo comune per uso domestico, Contenitori multiuso portatili per la casa, Piatti, Piatti da portata, Piattini, Piattini decorativi, Servizi da caffè, Servizi [vasellame], Tazze, Tazzine da caffè, Vasellame, Vasi, Vassoi, bicchieri, Supporti per bicchieri, servizi di bicchieri, bicchierini da liquore, calici, sottobicchieri non in carta o in tessuto, Cestini metallici [utensili da cucina], cestini portarifiuti, Contenitori per il ghiaccio, contenitori per sapone, contenitori per spazzolini da denti, Contenitori per il pane [da cucina], Contenitori multiuso portatili per la casa, Contenitori per lozioni, vuoti, per uso domestico, Cucchiai per mescolare [utensili da cucina], cucchiaini da caffè, macina spezie manuale, macina caffè, Macinini da pepe manuali, Macinini da sale, Dosatori di sale, Bruciatori per olio profumato, Set per olio ed aceto [oliere], bottiglie, apri-bottiglie, Bottiglie per profumo, Pettini e spugne, Spazzole (eccetto i pennelli), Materiali per la fabbricazione di spazzole, Materiale per pulizia, Paglia di ferro, Vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione), Vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi, Articoli in porcellana per uso decorativo, Busti in porcellana, in ceramica, in terracotta o in vetro, Cristalli [vetreria], Figurine [statuette] di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro, Oggetti d'arte in porcellana, in ceramica, in terracotta o in vetro, Salvadanai, Candelieri, Centro tavola, Portacandele.
L’opposizione si fondava sui motivi previsti dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Con riguardo al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opponente invocava un carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori.
A sostegno della rivendicazione di distintività accresciuta e notorietà dei marchi anteriori l’opponente produceva una vasta selezione di pagine tratte da riviste di moda e arredamento italiane, quali Vogue, Elle Decore, D di Repubblica, Glamour, Living, Marie Claire e altre, riguardanti articoli e pubblicità di prodotti “Design Republic” quali portacandele, tazze in porcellana o sedie.
Con decisione del 20 settembre 2019 (“la decisione impugnata”), la Divisione di Opposizione respingeva l’opposizione per tutti i beni in contestazione, ritenendo, da una parte, che non sussistesse nessun rischio di confusione per le differenze esistenti tra i marchi e, dall’altra, che l’opponente non avesse dimostrato che i propri marchi anteriori abbiano acquisito notorietà. In particolare, la Divisione di Opposizione affermava quanto segue:
Sul motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE
Prodotti contestati nelle Classi 8, 16, 18, 20, 21 e 28
I prodotti contestati nelle Classi 8, 16, 18, 20, 21 e 28 sono stati considerati, per ragioni di economia procedurale, identici ai prodotti e servizi dell’opponente.
Pubblico di riferimento e grado di attenzione
I prodotti e servizi che risultano essere, in ipotesi, identici, sono diretti al grande pubblico, al quale va ascritto un grado di attenzione medio.
Raffronto tra i segni
Entrambi i marchi anteriori sono costituiti dai due termini “DESIGN REPUBLIC”. Per quanto riguarda invece il marchio impugnato, esso è un marchio figurativo costituito dagli elementi verbali “Democracy Design”, posti l’uno sopra l’altro e riprodotti in caratteri neri. Alla sinistra di tali elementi verbali vi sono due triangoli neri che, adiacenti l’uno all’altro, danno forma ad un rombo irregolare.
Gli elementi verbali che costituiscono il marchio saranno intesi dalla pressoché totalità del pubblico di riferimento.
Invero, il termine “Design” viene utilizzato per indicare la progettazione, nella produzione industriale, che mira a conciliare i requisiti tecnici, funzionali ed economici degli oggetti prodotti in serie, così che la forma che ne risulta è la sintesi di tale attività progettuale. Questo termine è comunemente utilizzato in italiano, inglese e francese ed è impiegato in forma identica o quasi identica anche nelle altre lingue dell’Unione europea. Questo termine in relazione a pressoché qualsivoglia prodotto che possa essere oggetto di produzione industriale non presenta alcun grado distintività, in quanto descrive una caratteristica ovvia dei prodotti.
Per quanto concerne gli ulteriori elementi verbali, ossia “REPUBLIC” e “Democracy”, anch’essi saranno intesi dalla totalità del pubblico di riferimento perché, sebbene siano espressi in inglese, hanno origine latina e greca e possiedono equivalenti assai simili in tutte le lingue dell’Unione europea. Essi sono visivamente e foneticamente radicalmente diversi e presentano altresì una divergenza notevole dal punto di vista concettuale. Mentre “Republic” fa riferimento a una forma di governo in cui il potere politico è detenuto – secondo criteri differenti – da un singolo capo (capo dello stato) o da un insieme di cittadini (parlamento) eletti direttamente, con mandato temporaneo e non ereditabile, da una parte più o meno estesa della popolazione, il termine “Democracy” richiama invece una forma di governo in cui il potere risiede nel popolo, che esercita la sua sovranità attraverso istituti politici diversi; in particolare una forma di governo che si basa sulla sovranità popolare esercitata per mezzo di rappresentanze elettive, e che garantisce a ogni cittadino la partecipazione, su base di uguaglianza, all’esercizio del potere pubblico.
Alla luce delle suddette definizioni, “REPUBLIC” e “Democracy” sono due termini distintivi, poiché non presentano alcun collegamento con i prodotti rivendicati dai marchi in disputa.
Visivamente, i segni coincidono soltanto nelle lettere che formano l’elemento non distintivo “Design”. Tutti gli altri elementi normalmente distintivi dei segni, ovvero i termini “REPUBLIC”, “Democracy” e l’elemento figurativo del segno impugnato, sono radicalmente diversi. Pertanto, i segni sono visivamente soltanto simili in assai ridotta misura.
Dal punto di vista fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere dell’elemento non-distintivo “Design” comune a entrambi i segni. Essi differiscono nella pronuncia degli elementi normalmente distintivi “REPUBLIC” e “Democracy”. Ne consegue che i segni siano foneticamente simili soltanto in assai ridotta misura.
Quanto al raffronto concettuale, il consumatore medio assocerà in ogni caso due significati distinti ai termini “REPUBLIC” e “Democracy”, indipendentemente dal grado di precisione che sappia dare al riguardo di un’eventuale definizione. A dimostrazione della distanza semantica tra i due termini vale rammentare, a titolo esemplificativo, la possibilità che esistano repubbliche non democratiche e, all’opposto, democrazie che non sono affatto repubbliche. Da quanto sopra consegue che la sola affinità semantica tra i segni possa derivare dalla presenza in entrambi dell’elemento, peraltro, non distintivo, “Design”. Limitatamente a questo elemento, i segni presentano pertanto una assai remota somiglianza concettuale.
Carattere distintivo del marchio anteriore
La rivendicazione circa un’accresciuta capacità distintiva a seguito dell’uso non è stata adeguatamente dimostrata dall’opponente. Le prove sono costituite unicamente da riviste e pubblicazioni che si riferiscono a un periodo di appena due anni (2016 e 2017). L’opponente non si è premurato di fornire alcuna indicazione in ordine ad altri diversi e decisivi fattori dai quali si può desumere la notorietà. Nessun dato è stato fornito circa la conoscenza dei marchi e la quota di mercato e, a parte il materiale promozionale, circa l’intensità dell’uso. È impossibile fondare una constatazione della notorietà del marchio su mere presunzioni. In assenza dei summenzionati elementi probatori, da una presenza sul mercato limitata a due anni e corroborata solo da materiale promozionale, non si può desumere che i marchi anteriori abbiano raggiunto un qualsivoglia grado di notorietà.
Valutazione globale del rischio di confusione
Alla luce di quanto precede, le somiglianze tra i segni sono quindi globalmente assai limitate. Esse sono infatti concentrate in un termine (“DESIGN”) che risulta essere non distintivo per la totalità del pubblico di riferimento. Gli elementi aggiuntivi e differenti (“REPUBLIC” e “Democracy”) dei marchi sono chiaramente percettibili. Nonostante la coincidenza nel termine “Design” e anche ammettendo una assai remota connessione semantica – nel senso di alludere a forme di governo – tra i termini “Republic” e Democracy”, anche alla luce del fatto che i segni non sono comunque concettualmente simili, non sussiste un rischio di confusione dato che l’impressione globale fornita dai marchi è decisamente diversa.
Anche qualora i prodotti fossero identici, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione fondata sul motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE deve essere respinta.
Sul motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE
Il richiedente non ha affermato di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene proposta opposizione. Pertanto, in assenza di indicazioni contrarie, si deve presumere che non esista alcun giusto motivo.
Le prove presentate dall’opponente non dimostrano che i marchi anteriori abbiano acquisito notorietà tramite l’uso.
Poiché la notorietà del marchio anteriore è un requisito perché l’opposizione venga accolta ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE e non è stato dimostrato che i marchi anteriori godano di notorietà, una delle condizioni necessarie non è soddisfatta e l’opposizione dev’essere respinta anche in quanto basata sui motivi di cui al suddetto articolo.
Conclusioni e argomenti delle parti
In data 20 novembre 2019, la opponente presentava un ricorso, chiedendo l’annullamento della decisione. I motivi del ricorso, depositati in data 20 gennaio 2020, possono essere sintetizzati come segue:
Tutti i prodotti contestati in Classe 8 sono da ritenersi inclusi nella più ampia categoria di “utensili per il governo della casa o la cucina/ utensili e recipienti per uso domestico o di cucina/ Cucchiai per mescolare [utensili da cucina]” in Classe 21 rivendicati dai marchi anteriori; infatti, tra gli utensili da cucina sono normalmente ricompresi sia gli strumenti/utensili per la preparazione di alimenti (come ad esempio grattugie, spremiagrumi, batticarne), sia la coltelleria; pertanto, tali prodotti devono considerarsi identici.
I prodotti contestati in Classe 16 sono da considerarsi altamente affini a quelli delle Classi 20 e 24; infatti, tali prodotti in alcuni casi condividono con quelli in Classe 24 la funzione di arredamento e decorazione della casa (come la biancheria da tavola di carta e i copritavoli), mentre in altri casi sono complementari, in quanto si utilizzano insieme (come i cassetti e carta per rivestirli); possono inoltre coincidere i canali di commercializzazione, i destinatari e i produttori. I prodotti in Classe 16 possono anche essere ritenuti affini ai prodotti in Classe 20 (oggetti d’arte) poiché si tratta di decorazioni artistiche che vengono esposte in casa o anche a beneficio di un pubblico più vasto, a prescindere dal materiale di cui sono composte.
I prodotti in Classe 18 rivendicati dalla domanda di marchio contestata debbono considerarsi altamente simili (quasi del tutto identici) ai prodotti rivendicati dai marchi anteriori in Classe 20; invero, le “valigie” possono essere utilizzate come “complementi di arredo; tavolini”, secondo una consolidata tendenza di home decor che mira al riutilizzo di oggetti in disuso per arredare in maniera più personale la casa. Inoltre, ombrelli e portaombrelli sono complementari, in quanto possono essere prodotti dai medesimi artigiani e venduti attraverso i medesimi canali di distribuzione.
L’identità tra i prodotti contestati nelle Classi 20 e 21 e quelli rivendicati nei marchi anteriori non è stata contestata nemmeno dal richiedente.
I prodotti contestati in Classe 28 sono da considerarsi altamente simili ai prodotti dei marchi anteriori nelle classi 20 e 21, in quanto hanno la stessa natura, la medesima funzione (decorativa), coincidono nel metodo d’uso, e sono inoltre complementari o in concorrenza.
Gli elementi “Democracy” e “REPUBLIC” sono stati considerati concettualmente dissimili sulla base di una dettagliata disamina tecnico-giuridica delle forme di governo di uno Stato. Tuttavia, un consumatore medio di articoli da cucina e di arredamento non farà una simile disamina e si limiterà a percepire nei due termini un riferimento di tipo “politico”. A maggior ragione, tale somiglianza concettuale è accentuata dal fatto che, nei due marchi, questo riferimento ad una forma di governo venga abbinato alla parola inglese “DESIGN”.
Il consumatore di riferimento, che nel presente caso è il consumatore medio appartenente al grande pubblico, conserverà nella memoria il ricordo di un marchio in cui la parola “DESIGN” è abbinata (in modo certamente inusuale nel settore di riferimento) ad un concetto politico, una forma di governo (poco importa se basata sulla sovranità popolare o su un singolo capo). Pertanto, ciò che del marchio “DESIGN REPUBLIC” rimarrà impresso nel consumatore non sarà certo la definizione “tecnico-politica” della repubblica ma il fatto che in un modo certamente originale e fortemente distintivo quel marchio (destinato a complementi di arredo e simili) richiami un concetto “politico”, sia esso una repubblica o una democrazia.
In ogni caso, se pur si volesse seguire il ragionamento effettuato dalla Divisione di Opposizione, sarebbero comunque rintracciabili diversi e concreti punti di contatto tra i due concetti di “repubblica” e “democrazia”: si tratta in entrambi i casi di forme di governo che prevendono cariche rappresentative elette dal popolo. Entrambi i segni rimandano quindi chiaramente ai medesimi concetti politici di forma di partecipazione popolare nell’ordinamento dello Stato.
Di conseguenza, il marchio anteriore “DESIGN REPUBLIC”, contenendo l’elemento distintivo “REPUBLIC”, deve godere di una protezione elevata poiché si tratta di un marchio che non ha una diretta attinenza con i prodotti a cui si riferisce; proprio tale “forza” dell’elemento “REPUBLIC” rende particolarmente rilevante l’aspetto concettuale nel ricordo che il consumatore manterrà del marchio nella propria memoria.
Dal momento che un concetto politico affiancato a dei prodotti di design è un abbinamento inusuale, tale abbinamento rimarrà impresso nella mente del consumatore, pur nei summenzionati limiti circa l’impossibilità per il consumatore di analizzare con dovizia di particolari la forma di governo inclusa nel marchio.
Pertanto, il consumatore sarà facilmente portato a confondere i marchi “DESIGN REPUBLIC” e “DEMOCRACY DESIGN” a causa di tale preponderante affinità concettuale.
Visivamente, i segni coincidono nel termine identico “DESIGN” e nella circostanza che tale termine è abbinato ad una parola di 8-9 lettere. I segni sono perciò altamente simili.
Foneticamente, entrambi i segni contengono la parola “DESIGN” (pronunciata in modo identico) e il secondo termine al quale si accompagnano ha una cadenza similare (3/4 sillabe e parte iniziale con suoni simili). Pertanto, i segni sono altamente simili.
Concettualmente, i segni sono formati da parole concettualmente identiche (“DESIGN”) o altamente simili (“REPUBLIC”/”DEMOCRACY”). I segni sono perciò quasi del tutto identici.
Alla luce delle summenzionate somiglianze, i marchi a confronto devono considerarsi nel complesso altamente simili, quasi del tutto identici.
I marchi anteriori del ricorrente possiedono un carattere distintivo accresciuto a seguito dell'uso prolungato e intensivo che ne è stato fatto e all’elevato livello di riconoscimento da parte del pubblico di riferimento.
Le prove fornite circa la presenza del marchio in riviste di prestigio (Vogue, Glamour) in forma cartacea e online – distribuite non solo in Italia, ma anche all’estero – dovevano essere considerate sufficienti a documentare l’accresciuta capacita distintiva (ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE) e la notorietà (ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE) del marchio anteriore. Il fatto che le prove coprano un arco di tempo ristretto (due anni) non è decisivo perché, in ragione della rapidità della comunicazione commerciale nell’era dei social media e della globalità, un marchio può acquisire risonanza mediatica in breve tempo.
Sussiste dunque un evidente e grave rischio di confusione in ragione del fatto che il consumatore possa essere indotto erroneamente a confondere la fonte imprenditoriale con quella del ricorrente o comunque a ritenere che tra le stesse vi sia una qualche associazione commerciale. Pertanto, il consumatore potrebbe ritenere che i prodotti venduti presso i negozi “DEMOCRACY DESIGN” siano gli stessi di quelli contraddistinti da “DESIGN REPUBLIC”, e ciò comporterebbe per il richiedente un evidente sfruttamento indebito della notorietà dei marchi anteriori e della qualità e la raffinatezza dei prodotti da sempre venduti da “DESIGN REPUBLIC”.
Tale rischio non solo potrebbe verificarsi online, ma anche nei negozi fisici, in quanto i punti vendita dei marchi in esame sono nella medesima città (Milano) ed a poca distanza l’uno dall’altro.
Infine, ad ulteriore conferma dell’agganciamento evidente del richiedente alla notorietà del marchio dell’opponente, si noti come “DEMOCRACY DESIGN” sia stato depositato (e venga già usato nel mercato) con i medesimi caratteri grafici da tempo in uso per “DESIGN REPUBLIC”.
Con la sua risposta, ricevuta dall’Ufficio in data 3 aprile 2020, la richiedente chiedeva il rigetto del ricorso. Gli argomenti della richiedente possono essere sintetizzati come segue:
Non vi è identità tra i prodotti “Strumenti per la preparazione di alimenti, coltelli da cucina e strumenti da taglio, coltelleria per uso alimentare; Utensili per la preparazione di alimenti, coltelli da cucina e coltelleria” e “utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina/utensili e recipienti per uso domestico o di cucina/ cucchiai per mescolare [utensili da cucina]”.
I prodotti della Classe 16 non sono affini ai prodotti delle Classi 20 e 24. Prodotti quali biancheria da tavola di carta e copritavoli non hanno funzione di arredamento e decorazione della casa, ma rispondono ad esigenze di praticità e risparmio di tempo nell’approntare una tavola per i pasti. Non hanno medesima origine rispetto alla classica biancheria da tavola in tessuto, anche a causa del differente materiale di cui sono costituiti, né medesimi canali distributivi.
Non sussiste alcuna relazione di complementarietà tra “cassetti”, o comunque “mobili, e carta per armadi [profumata o meno]; Carta profumata per rivestire cassetti”. Nel presente caso non vi è alcuna indispensabilità o importanza, al più una accessorietà, senza condivisione di natura, destinazione, modalità d’uso o canali di distribuzione.
“Produzioni artistiche e statuette in carta e cartone” condividono con “statue, statuette e opere d’arte e ornamenti e decorazioni, realizzate in legno, cera, gesso o plastica” solamente la destinazione d’ornamento ed il pubblico di riferimento. I prodotti differiscono altresì per la loro natura ed origine abituale, e non vengono distribuiti attraverso i medesimi canali.
Riguardo la destinazione inusuale del prodotto “valigie” come “complementi di arredo; tavolini”, i prodotti in questione hanno differente natura e modalità d’uso, così come differenti sono l’origine ed i canali di distribuzione.
Per quanto riguarda il raffronto tra “ombrelli e portaombrelli”, tali prodotti non condividono natura, destinazione, modalità d’uso, origine o canali di distribuzione.
Quanto ai prodotti rivendicati nella Classe 28, “decorazioni per feste e per alberi di Natale artificiali; giochi, giocattoli, balocchi e ninnoli”, precisiamo che la funzione decorativa sicuramente assente per i giochi – è, per le decorazioni per feste e natalizie, differente da quella dell’oggettistica per la casa, ed anche il metodo d’uso è totalmente differente. Pertanto, non sussiste né complementarietà, né concorrenza, ed origine e canali di distribuzione sono differenti.
L’asserita similitudine concettuale tra gli elementi “DEMOCRACY” e “REPUBLIC” è assai forzata e non trova riscontro nella realtà semantica e nella capacità distintiva dei termini, e i due termini sono riconducibili a due differenti definizioni.
Invero, l’elemento verbale “REPUBLIC” è di uso ormai generalizzato da diversi anni per svariati prodotti e servizi, per un chiaramente deducibile appeal commerciale. L’uso ampiamente diffuso di tale elemento verbale lo ha reso un segno banale, non più suscettibile di imporsi in maniera forte alla percezione dei consumatori.
L’elemento verbale “DEMOCRACY”, oltre ad essere ampiamente utilizzato in commercio, ha una particolare attinenza nell’ambito del design, dove evoca la definizione di “design democratico”, ovvero quel settore del design relativo a prodotti che hanno una bella forma, una giusta funzionalità ed un prezzo accessibile a tutti. I prodotti di design democratico sono concepiti per essere non destinati a pochi privilegiati, bensì accessibili a tutti. Nel marchio oggetto di contestazione, pertanto, il consumatore percepirà tale elemento come attinente al concetto summenzionato e non come concetto politico. Ne consegue che il marchio impugnato è assolutamente differente a livello concettuale dai marchi anteriori.
Poiché la lettura di tipo occidentale procede dall’alto verso il basso, la prima parola che verrà percepita dal pubblico, nel marchio impugnato, è “DEMOCRACY”, che è totalmente differente rispetto a “REPUBLIC”. Inoltre, il particolare posizionamento degli elementi verbali “DEMOCRACY” e “DESIGN”, con la sovrapposizione ed il perfetto allineamento delle prime due lettere, “D” ed “E”, focalizzerà l’attenzione del consumatore sulla ripetuta sillaba iniziale “DE”. Contribuisce altresì ad attirare l’attenzione del consumatore la presenza di un elemento figurativo sul lato sinistro. Conseguentemente, la sola comunanza dell’elemento verbale “DESIGN” determina, a livello visuale, uno scarso grado di similitudine tra marchi.
Anche riguardo alla comparazione fonetica, vi è uno scarso grado di similitudine, in quanto la dicitura “DESIGN” verrà pronunciata, nel caso del marchio oggetto di contestazione, dopo la dicitura “DEMOCRACY”, che ha una lunghezza tale da focalizzare l’attenzione del consumatore su di essa.
L’impressione complessiva, tenendo conto del carattere meramente descrittivo dell’elemento comune, della differenza concettuale e fonetica degli elementi distintivi, e delle differenze visuali, porta a stabilire la non similitudine tra i marchi in questione.
La valutazione del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati: un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa. Pertanto l’affinità o identità tra prodotti appartenenti alle Classi 20 e 21 è totalmente controbilanciata dalla mancanza di similitudine tra i marchi.
Inoltre, non è stata data alcuna prova della notorietà del marchio anteriore, e tantomeno di una supposta risonanza mediatica, visti i pochi estratti dal web dove viene citato il marchio anteriore. Parimenti, non è stata fornita evidenza della commercializzazione, con marchio “DESIGN REPUBLIC”, di prodotti appartenenti alle Classi 11, 20, 21 e 24.
Richiamando quanto precedentemente esposto riguardo la comparazione tra segni, è evidente che non vi è nesso tra gli stessi. Inoltre, non essendo stata fornita alcuna evidenza dell’uso del marchio “DESIGN REPUBLIC” per i prodotti delle classi 11, 20, 21 e 24, a fortiori non vi è alcuna dimostrazione della notorietà dei marchi anteriori.
Il motivo di opposizione relativo all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE non ha pertanto alcun fondamento.
Motivazione
Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione.
Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile.
Tuttavia, il ricorso è infondato. Le ragioni di questa Commissione sono esposte in seguito.
Rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE dispone che, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
Da tale disposizione si evince che il rischio di confusione presuppone l'identità, o la somiglianza con il marchio richiesto e il marchio anteriore, nonché il fatto che i prodotti della domanda di registrazione sono identici o simili a quelli per i quali il marchio anteriore è registrato. Si tratta di due condizioni cumulative (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti e/o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione.
Per ragioni di chiarezza e ordine del procedimento, la Commissione esaminerà l’opposizione sulla base del marchio dell’Unione europea n. 9 646 308 “Design Republic” (in prosieguo “il marchio anteriore”).
Pubblico di riferimento, grado di attenzione e territorio rilevante
Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 25).
Occorre, altresì, prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
I prodotti coperti dai marchi in conflitto sono diretti al grande pubblico, il cui grado di attenzione è medio. Tale conclusione non è stata contestata dalle parti.
Quanto ai servizi protetti dal marchio anteriore considerato nella classe 35, la Commissione ritiene che il pubblico di riferimento presenterà un livello d’attenzione elevato.
Per ciò che riguarda il territorio rilevante, il marchio anteriore è una registrazione di marchio dell’Unione europea. Pertanto, in linea di principio, il territorio rilevante nella fattispecie è quello dell’intera Unione europea.
Comparazione dei prodotti e servizi
Con riguardo al raffronto dei prodotti e servizi di cui trattasi, va ricordato che esso va effettuato tenendo conto di tutti fattori pertinenti che caratterizzano la relazione tra i prodotti e servizi in questione. Tali fattori comprendono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, le loro modalità d’utilizzazione, nonché la loro possibile intercambiabilità o complementarità (si veda 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Altri fattori da considerare includono l’origine dei prodotti e servizi e i relativi canali di distribuzione e vendita.
In particolare, si dovrà valutare se il pubblico di riferimento percepirà i prodotti e servizi come provenienti dalla medesima origine commerciale (04/11/2003, T‑85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) e se i consumatori considerano normale che i prodotti e servizi siano commercializzati e forniti dalle stesse imprese (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
I prodotti in contestazione sono i seguenti:
Classe 8 - Strumenti per la preparazione di alimenti, coltelli da cucina e strumenti da taglio, coltelleria per uso alimentare; Utensili per la preparazione di alimenti, coltelli da cucina e coltelleria.
Classe 16 - Adesivi per la cartoleria o per uso domestico; Carta e cartone; Cartoleria e materiale di insegnamento; Decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; Asciugamani di carta; Bandiere di carta; Bavaglini di carta; Biancheria da tavola di carta; Carta per armadi [profumato o meno]; Carta profumata per rivestire cassetti; Cartelli in carta; Centrotavola decorativi di carta; Produzioni artistiche e statuette in carta e cartone, e plastici per architetti; Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o plastica; Stampati.
Classe 18 - Ombrelli e ombrelloni; Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.
Classe 20 - Casette e cucce per animali; Mobili e complementi di arredo; Recipienti e loro tappi e contenitori, non in metallo; Scale e scale mobili, non in metallo; Schermi, espositori ed insegne, non in metallo; Statue, statuette e opere d'arte e ornamenti e decorazioni, realizzate in legno, cera, gesso o plastica, incluse in questa classe.
Classe 21 - Cesti per piante; Ciotole per decorazioni floreali; Guanti da giardinaggio; Innaffiatoi; Fioriere; Bocce per pesci rossi; Statue, statuette, targhe e opere d'arte, fatte in porcellana, terracotta o vetro, incluse in questa classe; Utensili per cosmetici, da toeletta e articoli da bagno; Vasellame, pentole e recipienti; Apparecchi per profumare l'aria.
Classe 28 - Decorazioni per feste e per alberi di Natale artificiali; Giochi, giocattoli, balocchi e ninnoli.
I prodotti e servizi protetti dal marchio anteriore considerato sono i seguenti:
Classe 20 - Mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche; lavori di ebanisteria; appendi abiti e grucce per indumenti; cuscini; porte di mobili; materassi; guanciali; oggetti d'arte in legno, cera, gesso o materie plastiche.
Classe 21 - Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina; Pettini e spugne; Spazzole (eccetto i pennelli); Materiali per la fabbricazione di spazzole; Materiale per pulizia; Paglia di ferro; Vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); Vetreria, porcellana a maiolica non comprese in altre classi.
Classe 24 - Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli; materie plastiche (succedanei del tessuto).
Classe 35 - Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; Servizi di vendita all'asta; organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; servizi di agenzie per l'importazione e l'esportazione; servizi di agenzie di informazioni commerciali; organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; servizi di comparazione dei prezzi; servizi di approvvigionamento conto terzi [aquisto di prodotti e di servizi per altre imprese]; servizi di pubbliche relazioni; locazione di spazi pubblicitari.
La richiedente, nonostante non sia parte ricorrente nel presente procedimento, afferma innanzi alla Commissione che i prodotti in contestazione non sono né identici, né simili ai prodotti e servizi protetti dal marchio anteriore considerato.
La Commissione osserva che, invece, quantomeno la gran maggioranza dei prodotti in contestazione è identica o presenta similitudini rispetto ai prodotti e servizi dell’opponente, in quanto sono sinonimi, o sono compresi in quest’ultimi, o, ancora, presentano affinità rilevanti poiché condividono le stesse caratteristiche, scopo, metodo d’uso o canali di distribuzione.
Tuttavia, senza dilungarsi in valutazioni innecessarie, per ragioni di economia del procedimento, la Commissione ometterà di analizzare in dettaglio la comparazione dei prodotti e passerà al raffronto dei segni con la premessa che i prodotti e servizi in conflitto sono in parte identici e in parte simili.
Questa costituisce, infatti, la prospettiva più vantaggiosa dal punto di vista dell’opponente.
Quanto alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, la valutazione globale del rischio di confusione dev’essere fondata sull’impressione d’insieme da essi prodotta, tenuto conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (11/11/1997, C−251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (23/10/2002, T‑6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30). Tuttavia, è d’uopo rilevare che un marchio complesso e un altro marchio, identico o presentante una somiglianza con una delle componenti del marchio complesso, possono essere considerati somiglianti soltanto laddove tale componente costituisca l’elemento dominante nell’impressione globale prodotta dal marchio complesso. Ciò avviene quando detta componente può di per sé sola dominare l’immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell’impressione globale da esso prodotta. Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più componenti di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti, paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre e in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso (23/10/2002, T−6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 33, 35).
Nondimeno, non si deve prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla ad un altro marchio. Occorre, per contro, operare un siffatto confronto esaminando i marchi di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso (23/10/2002, T‑6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 34; 12/06/2007, C–334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 e giurisprudenza ivi citata).
Tenuto conto di quanto sopra, nella fattispecie, i segni da porre a confronto sono i seguenti:
|
DESIGN REPUBLIC |
Segno contestato |
Marchio anteriore considerato |
Il segno contestato è un marchio figurativo. Esso è costituito da due elementi verbali che corrispondono ai termini “Democracy Design”, collocati l’uno sopra l’altro e riprodotti in caratteri neri, tutti minuscoli ad eccezione delle prime due lettere “D”. Alla sinistra degli elementi verbali il segno in questione presenta due triangoli neri che, essendo sovrapposti l’uno all’altro, compongono un rombo irregolare leggermente inclinato verso sinistra.
Il marchio anteriore considerato è invece un marchio puramente denominativo, composto dall’espressione “DESIGN REPUBLIC”.
Per quanto riguarda il segno impugnato, si deve tener presente che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo (18/02/2004, T-10/03, Contorflex, EU:T:2004:46, § 45; 30/11/2015, T-718/14, W E, EU:T:2015:916, § 53; 01/03/2016, T-61/15, 1e1 / UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61; 05/10/2011, T‑118/09, Bloomclothes, EU:T:2011:563, § 34; 21/11/2019, T‑527/18, tec.nicum, EU:T:2019:798, § 81; 23/05/2019, T‑837/17, SkyPrivate, EU:T:2019:351, § 39). Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Inoltre, per quanto concerne gli elementi figurativi che nel segno contestato precedono i termini “Democracy design”, si deve tenere conto del fatto che la giurisprudenza ha stabilito che forme geometriche semplici (come, nel caso di specie, triangoli che danno vita ad un rombo irregolare) sono da considerarsi comuni e banali (13/07/2011, T‑499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 25; 03/09/2015; R 2745/2014-1, five circles, § 19; 19/05/2015, R 2422/2014‑4, circle comprising twelve dots, § 29; 06/09/2018, R 1832/2017‑1, e‑onkyo music (fig.)/ e (fig.), § 19; 03/09/2018, R 435/2018-5, lambda (fig.), § 21). Queste considerazioni sono, secondo la Commissione, applicabili agli elementi figurativi del segno della richiedente che, data anche la loro semplicità, possiedono un ridotto carattere distintivo (17/05/2013, T-502/11, Stripes, EU:T:2013:263, § 56‑60).
Di conseguenza, benché saranno notati dal pubblico per la loro posizione, detti elementi avranno un impatto alquanto ridotto nella percezione del marchio impugnato da parte del pubblico di riferimento. Invero, essi verranno percepiti come meri elementi decorativi e non come indicazione dell’origine commerciale di determinati prodotti (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45).
Da tutte queste considerazioni deriva che il pubblico sarà propenso a focalizzare la propria attenzione sugli elementi verbali “Democracy Design”. A tale proposito, la Commissione ritiene che la sua stilizzazione sia minima e che i caratteri ivi impiegati non presentino particolari elementi di fantasia tali da distogliere l’attenzione del consumatore dagli elementi verbali.
Detto ciò, la Commissione condivide la minuziosa analisi linguistica effettuata dalla Divisione di Opposizione in relazione agli elementi verbali dei segni in esame.
In particolare, d’accordo con quanto stabilito nella decisione impugnata, il termine “Design” indica, tra le altre lingue, in italiano, in inglese e in francese la progettazione, nella produzione industriale, che mira a conciliare i requisiti tecnici, funzionali ed economici degli oggetti prodotti in serie, così che la forma che ne risulta è la sintesi di tale attività progettuale. Tale sostantivo è passato in forma identica o quasi identica anche nelle altre lingue dell’Unione europea e, in relazione a pressoché qualsivoglia prodotto che possa essere oggetto di produzione industriale non presenta alcun grado distintività, dato che descrive una caratteristica ovvia dei prodotti. Anche i termini “Democracy” e “REPUBLIC” saranno intesi dalla totalità del pubblico di riferimento, perché pur essendo termini della lingua inglese, possiedono equivalenti assai simili in tutte le lingue dell’Unione europea.
È opportuno enfatizzare, come altresì riconosciuto nella decisione impugnata, che sebbene in italiano, e nelle altre lingue differenti dall’inglese, le diciture “Design Republic” e “Democracy Design” possano essere intese indipendentemente le une dalle altre, in inglese esse danno vita ad espressioni più complesse, che si possono tradurre in italiano come “la repubblica del design”, da una parte, e “il design della democrazia”, dall’altra.
In virtù di tali definizioni, i termini “DEMOCRACY” e “REPUBLIC” sono distintivi, in quanto i loro rispettivi significati non presentano alcun collegamento diretto e immediato con i prodotti coperti dai marchi in esame.
Orbene, quanto alla comparazione visiva, si reputa che le differenze tra i segni di natura figurativa, abbiano una rilevanza tutt’al più minima presso i consumatori appartenenti al pubblico di rifermento, giacché, come stabilito in precedenza, quando un segno è costituito da elementi denominativi e figurativi, i primi hanno in principio un maggiore impatto nella percezione del consumatore (18/02/2004, T‑10/03, Contorflex, EU:T:2004:46, § 45; 30/11/2015, T-718/14, W E, EU:T:2015:916, § 53; 01/03/2016, T-61/15, 1e1 / UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61; 05/10/2011, T-118/09, Bloomclothes, EU:T:2011:563, § 34).
Tale considerazione è ancor più valida quando, come nella fattispecie, gli elementi figurativi del marchio impugnato non possiedono un particolare impatto visivo e, soprattutto, non sono specialmente distintivi per le ragioni innanzi esposte.
L’ulteriore differenza tra il marchio impugnato ed il marchio anteriore è dovuta dalla presenza nel marchio della richiedente dell’elemento verbale “Democracy”, che non trova alcun riscontro nel marchio dell’opponente che, invece, contiene l’elemento verbale “Republic”.
La Corte ha altresì confermato che ciò che conta nella valutazione della somiglianza visiva di due marchi è la presenza, in ciascuno di essi, di più lettere nello stesso ordine (25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 83; 21/01/2015, T-685/13, Blueco, EU:T:2015:38, § 33).
Nella fattispecie, la Commissione si trova d’accordo con la Divisione di Opposizione nel ritenere che i segni posti a confronto condividono unicamente l’elemento non distintivo “DESIGN”, mentre gli ulteriori elementi distintivi sono radicalmente diversi, sia per il numero di lettere che li costituiscono, sia per la posizione assunta all’interno dei segni. Invece, il termine “Democracy” del segno contestato è costituito da 9 lettere ed è collocato prima dell’elemento descrittivo “DESIGN”. Diversamente, nel marchio anteriore, l’elemento distintivo “Republic” è composto da 8 lettere e segue la parola “DESIGN”. Un’ulteriore differenza risiede nella veste grafica del marchio contestato.
Ne deriva che i segni, valutati nel loro complesso, sono da ritenersi visivamente simili soltanto in assai ridotta misura.
Un grado di somiglianza di assai ridotta misura sussiste altresì sotto il profilo fonetico. Sebbene la pronuncia dei segni sia identica in relazione alle lettere che compongono l’elemento non distintivo “DESIGN”, i marchi differiscono nella pronuncia degli elementi normalmente distintivi “Democracy” e “Republic”. Tale disparità fonetica non può essere, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, controbilanciata dal simile numero di sillabe che compongono i due termini (rispettivamente, 4 per “Democracy” e 3 per “Republic”).
Dal punto di vista concettuale, la Commissione concorda con la Divisione di Opposizione nel ritenere che i segni presentino un’assai remota somiglianza concettuale. Si osserva che la Divisione di Opposizione ha giustamente reputato che la sola affinità semantica tra i segni derivi dalla condivisione del termine “DESIGN”, il cui significato sarà identico in entrambi i marchi per il pubblico di riferimento. Dall’altro lato, la presenza nei segni dei termini “Democracy” e “Republic”, i quali sono pienamente distintivi e veicolano significati completamente distinti, darà luogo a una dissimilitudine semantica che prevarrà sulla somiglianza appena indicata.
A titolo di completezza, la Commissione desidera osservare che la forma di governo repubblicana viene generalmente contrapposta alla monarchia in base alla considerazione secondo la quale la prima sarebbe caratterizzata dall’elettività e dalla temporaneità della carica del Capo dello Stato, laddove la seconda si caratterizzerebbe per l’ereditarietà e la durata vitalizia di questa (salva l’abdicazione). Questo criterio, però, non è esaustivo, dal momento che, nell’ambito della storia dei regimi politici, non è raro il caso di monarchie elettive (basti pensare al Regno di Polonia o al Sacro romano impero dopo la riforma operata da Carlo IV di Boemia o allo stesso papato) e di repubbliche su base ereditaria (basti pensare, oggi, ai casi della Siria o della Corea del Nord). Tuttavia, nell’ambito del pensiero politico moderno, sebbene la nozione di “repubblica” sia stata utilizzata in alcuni casi come sinonimo di democrazia (si pensi a Machiavelli, che sostituì alla classica tripartizione delle forme di governo la bipartizione tra repubbliche e principati), in altri contesti essa è stata usata addirittura in contrapposizione a democrazia (come secondo Madison nei Federalist Papers) (informazioni estratte in data 12 novembre 2020 dal sito web https://www.treccani.it/enciclopedia/repubblica/).
Occorre altresì ricordare che la forma di governo repubblicana non è (e non è stata nemmeno in passato) necessariamente contraddistinta da metodi di partecipazione meramente democratici: si pensi alle repubbliche democratiche contrapposte a quelle aristocratiche, alle repubbliche unitarie contrapposte a quelle federali, o ancora alle repubbliche parlamentari in antitesi a quelle presidenziali, ma soprattutto alle più cruente forme repubblicane del XX secolo, come la cosiddetta “Repubblica delle banane” (regime spesso adottato in Sud-America in cui il potere era detenuto da un’oligarchia corrotta o da un leader che si avvaleva di metodi dittatoriali), o ancora alla “Repubblica Sociale Italiana” (occupata dalle truppe tedesche e formalmente retta da un governo neofascista) (informazioni estratte in data 12 novembre 2020 dal sito web https://www.treccani.it/vocabolario/repubblica/).
Nel caso in esame, è opportuno menzionare che la nozione di “design democratico” implicitamente sottesa al marchio oggetto di contestazione appare scevra da qualsiasi connotazione di carattere politico, alludendo, invece, ad un recente trend del settore volto ad ampliare la fruibilità dei prodotti contraddistinti da un buon livello di design, affinché questi ultimi possano essere accessibili a tutti.
La Commissione osserva a tal fine che i prodotti considerati identici o simili si dirigono al grande pubblico, il cui consumatore medio si considera normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Pertanto, in antitesi a quanto affermato dall’opponente, il pubblico di riferimento dispone di strumenti sufficienti per discernere il concetto di “democrazia” e, in particolare, di “Design democratico” – desumibile dal marchio contestato – da quello di “repubblica”, indipendentemente dall’accuratezza di eventuali definizioni circa le caratteristiche di tali forme di governo.
Alla luce di quanto precede, il consumatore di riferimento percepirà i marchi simili sono nella misura in cui essi condividono un elemento privo di qualsivoglia carattere distintivo.
Valutazione complessiva del rischio di confusione
L’esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
L’interdipendenza tra questi fattori trova espressione nel settimo “considerando” del RMUE, secondo cui è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione, a sua volta, dipende segnatamente dalla notorietà del marchio sul mercato e dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno e tra i prodotti o servizi designati.
La valutazione globale del rischio di confusione implica che le differenze concettuali tra i segni confliggenti possano neutralizzare determinate somiglianze fonetiche e visive tra tali due segni, purché almeno uno di questi segni, per il pubblico di riferimento, rivesta un significato chiaro e determinato, tale che lo si possa coglier direttamente (04/05/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 74; 18/12/2008, C-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 98; si veda altresì in tal senso 12/01/2006, C‑361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25, § 20, e 23/03/2006, C‑206/04 P, Zirh, EU:C:2006:194, § 35).
Inoltre, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (11/11/1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 24). I marchi aventi un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono quindi di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (si veda 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
L’opponente ha rivendicato che i marchi anteriori possedessero un carattere distintivo accresciuto a seguito dell’uso prolungato e intensivo che ne è stato fatto e dell’elevato livello di riconoscimento da parte del pubblico di riferimento, sia in Italia che in altri Stati membri. In risposta, la Divisione di Opposizione ha concluso che le prove prodotte non fossero sufficienti a dimostrare l’accresciuto carattere distintivo di detti marchi, attraverso l’uso che di esso è stato fatto nel corso del tempo. La Commissione non può fare a meno di condividere tale valutazione.
Infatti, la documentazione prodotta durante il procedimento di opposizione dimostra certamente un certo uso del segno, ma non è in alcun modo adeguata a provare che i marchi anteriori siano conosciutiti da una parte significativa del pubblico interessato. Invero, l’opponente ha presentato una selezione di riviste di moda ed arredamento, conosciute sia in Italia che a livello internazionale, in cui giornalisti, esperti del settore e non, bloggers e consumatori menzionano i prodotti della ricorrente. Tali documenti fanno esclusivamente riferimento agli anni 2016 e 2017.
Quindi, in assenza di ulteriori informazioni circa la circolazione di queste riviste e, soprattutto, di indicazioni circa la percezione del pubblico di riferimento, la rivendicazione dell’opponente non può essere accolta. In particolare, l’opponente non ha apportato alcuna informazione in merito, ad esempio, alla quota di mercato detenuta dai prodotti offerti o venduti con i marchi, ai riconoscimenti o premi da essi ottenuti, alla loro posizione in classifiche di brand di articoli di arredamento e di design, alle relazioni annuali sui risultati economici certificate da enti indipendenti, all’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuovere i marchi “Design Republic”, alla percezione del segno dimostrata attraverso indagini di mercato da parte di enti indipendenti presso il pubblico di riferimento. Inoltre, detta documentazione dimostra un uso abbastanza limitato nel tempo, riferendosi questa ai soli anni 2016 e 2017 e, contrariamente a quanto affermato dall’opponente, un periodo talmente breve non può permettere di concludere a favore di un uso particolarmente intensivo del segno “Design Republic” dato che, per essere considerato tale, è necessario che si produca e, quindi, si dimostri mediante prove una certa consolidazione dello stesso nel mercato.
Per ciò che concernono i prodotti e servizi coperti dai marchi in conflitto, la Commissione, senza entrare nel merito di un confronto dettagliato, ha ritenuto che i prodotti in contestazione sono in parte identici e in parte simili a quelli coperti dal marchio anteriore considerato. Tale circostanza non è tuttavia sufficiente a generare un rischio di confusione, poiché quest’ultimo deve essere escluso per tutto il pubblico di riferimento alla luce delle differenze visive, fonetiche e concettuali riscontrate tra i segni.
Infatti, la Commissione, pur riconoscendo un grado di somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni, è dell’avviso che esso sia assai ridotto dato che essi, valutati nel loro complesso, presentano impressioni generali fortemente distanziate dalla presenza di differenti elementi verbali (ossia i termini “DEMOCRACY” e “REPUBLIC”) i quali costituiscono le sole componenti distintive. Tali elementi di differenziazione, assieme alla vertente grafica del marchio impugnato, prevalgono sull’identità e la somiglianza dei prodotti.
In considerazione dei fattori rilevanti e, in particolare, (i) dell’assenza del rivendicato carattere distintivo accresciuto del segno dell’opponente, (ii) del carattere descrittivo e, dunque, non distintivo dell’elemento coincidente “DESIGN”, (iii) delle differenze, soprattutto concettuali, date dai significati veicolati dai segni nel loro complesso, così come delle visivo/strutturali riscontrate tra essi, deve essere confermata la conclusione della decisione impugnata che non sussiste alcun rischio di confusione tra i medesimi (per analogia, 25/02/2016, T-402/14, AQUALOGY (fig.) / AQUALIA et al., EU:T:2016:100, § 83 ss.). Parimenti, non sussiste alcun rischio di associazione per il pubblico di riferimento.
Pertanto, l’opposizione basata sul marchio anteriore considerato deve essere respinta.
Tale conclusione non può essere distinta anche tenendo conto dell’altro diritto anteriore su cui è stata basata l’opposizione, ovverosia la registrazione di marchio italiano n. 2 016 000 128 860, dal momento che tale marchio ha un ambito di protezione territoriale e merceologico più ristretto rispetto al marchio anteriore considerato. Pertanto, il rischio di confusione non sussiste nemmeno in relazione a tale registrazione anteriore.
Ne deriva che la decisione impugnata ha a giusto titolo decretato che l’opposizione basata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE deve essere respinta.
Articolo 8, paragrafo 5 RMUE
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, a seguito dell’opposizione del titolare di una marchio anteriore, la registrazione di una domanda di marchio impugnata è denegata se il marchio della Unione europea e il marchio anteriore sono identici o simili e se il marchio della Unione europea è registrato per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione europea o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.
La tutela estesa accordata dall’articolo 8, paragrafo 5, del RMUE presuppone il ricorrere di varie condizioni. In primo luogo, il marchio anteriore che si pretende notorio dev’essere registrato. In secondo luogo, tale marchio e il marchio dell’Unione europea contestato devono essere identici o simili. In terzo luogo, il marchio anteriore deve godere di notorietà nell’Unione europea, ove si tratti di un marchio dell’Unione europea anteriore, o nello Stato membro interessato, nel caso di un marchio nazionale anteriore. In quarto luogo, l’uso del marchio dell’Unione europea impugnato senza giusto motivo deve condurre al rischio che sia tratto indebitamente un vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o che sia arrecato un pregiudizio ai medesimi. Poiché tali condizioni sono cumulative, la mancanza di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile la disposizione in questione (07/12/2010, T‒59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 28).
Sulla notorietà del marchio anteriore
Per notorietà si intende una soglia di conoscenza che si raggiunge soltanto quando il marchio anteriore è noto a una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi cui il marchio stesso si riferisce. Il pubblico in seno al quale il marchio anteriore deve aver acquisito notorietà è quello al quale sono destinati i prodotti contraddistinti dal marchio stesso, vale a dire, nella fattispecie, grande pubblico che desidera acquistare prodotti di design.
Secondo la giurisprudenza, per soddisfare la condizione relativa alla notorietà, un marchio anteriore deve essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti ossia, in funzione del prodotto o del servizio commercializzato, sia dal grande pubblico sia da un pubblico più specializzato quale un determinato ambiente professionale, in una parte sostanziale del territorio di riferimento (03/09/2015, C-125/14, Be impulsive / Impulse, EU:C:2015:539, § 17).
Nell’esaminare tale requisito, vanno presi in considerazione tutti gli elementi rilevanti del caso, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo, senza che sia richiesto che tale marchio sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico così definito o che la sua notorietà si estenda alla totalità del territorio di cui trattasi, purché la notorietà esista in una parte sostanziale di questo (17/06/2008, T‑420/03, BoomerangTV, EU:T:2008:203, § 107).
Si ricorda, inoltre, che non si può dimostrare la notorietà di un marchio sulla base di elementi probatori frammentari o insufficienti (08/11/2017, T‑754/16, Representation of a broken ellipse, EU:T:2017:786, § 105).
Nel presente caso, il marchio impugnato è stato depositato il 13 dicembre 2017. Quindi è stato chiesto all’opponente di dimostrare che i marchi su cui si basa l’opposizione abbiano acquisito notorietà nell’Unione Europea prima di tale data.
Le prove prodotte dall’opponente a sostegno della notorietà dei marchi anteriori sono le stesse che sono state analizzate nell’esame della rivendicazione del carattere distintivo accresciuto mediante l’uso.
La Commissione ha ritenuto che le prove presentate in tale contesto dall’opponente non dimostrassero che i marchi anteriori avessero acquisito un elevato carattere distintivo attraverso l’uso che ne è stato fatto.
A fortiori, tale conclusione e dunque altresì valida in relazione alla rivendicazione di notorietà ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Le ragioni del rigetto di entrambe rivendicazioni sono le stesse (si vedano, inter alia, 21/05/2020, R 1769/2019-2, Toctoto / TOTTO (fig.) et al., § 33; 09/04/2020, R 1494/2019‑4, MONTIBELLO T TREAT NATURTECH / naturaltech et al., § 47).
Alla luce di tali considerazioni, la Commissione condivide la conclusione della Divisione di Opposizione che la documentazione presentata non è sufficiente a provare la notorietà dei marchi anteriori in base ai criteri giurisprudenziali precedentemente enunciati.
Ne deriva che il motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE non è applicabile alla fattispecie per l’insufficienza delle prove che soddisfino il requisito della notorietà. Non è quindi necessario esaminare gli ulteriori elementi richiesti dall’articolo in questione.
Conclusione
Spese
Conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, RMUE e all’articolo 18, REMUE, l’opponente, quale parte soccombente, sopporta l’onere delle spese sostenute dalla richiedente nei procedimenti di opposizione e di ricorso.
Detto onere consta delle spese di rappresentanza professionale della richiedente, pari a 550 EUR.
Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, la decisione della Divisione di Opposizione, che ha ordinato all’opponente di sopportare le spese di rappresentanza sostenute dalla richiedente, per un ammontare di 300 EUR, rimane impregiudicata. L’importo totale di entrambi i procedimenti ammonta, pertanto, a 850 EUR.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA COMMISSIONE
così decide:
Il ricorso è respinto.
L’opponente rifonderà alla richiedente l’importo di 550 EUR in relazione alle spese sostenute nel procedimento di ricorso. La somma totale che verrà rimborsata dall’opponente in relazione ai procedimenti di opposizione e ricorso è pari a 850 EUR.
Firmato
G. Humphreys
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Firmato
Ph. von Kapff
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Firmato
M. Bra
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Cancelliere:
Firmato
p.o. N. Granado Carpenter |
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20/11/2020, R 2633/2019-1, Democracy design (fig.) / Design republic et al.