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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 17/09/2018
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Lorenzo Tassone Via Cappuccio 11 I-20123 Milano ITALIA |
Fascicolo nº: |
017866500 |
Vostro riferimento: |
YOUHEAT |
Marchio: |
YOUHEAT
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Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
Stefano Ferrero Piazza Vittorio Emanuele II, 55 I-12060 Farigliano ITALIA |
In data 04.04.2018 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
In data 01.06.2018 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
Il richiedente afferma che il segno “YOUHEAT” non stabilisce nella mente del consumatore nessun riferimento diretto ai prodotti contestati e non sarebbe percepito come la composizione dei due termini “YOU” e “HEAT”. Alla luce di ciò il segno è distintivo.
Il concetto di caldo e di cibo sono molto vaghi ed è impossibile che il consumatore faccia un collegamento mentale con i prodotti contestati. Altri molteplici ulteriori prodotti potrebbero venire in mente al consumatore per esempio radiatori, stufe, fuoco, motori.
Il richiedente ipotizza un altro collegamento possibile del segno con il verbo “EAT”, “mangiare” in inglese, ma ritiene che anche in questo caso i consumatori non farebbero comunque collegamento ai prodotti contestati.
Il richiedente afferma che il segno potrebbe essere considerato un neologismo conferendo quindi distintività al segno nel suo insieme. Inoltre, i segni anche se evocativi o minimamente descrittivi, possono essere registrati finché garantiscano l´origine commerciale dei prodotti. Il richiedente riporta alcuni esempi di marchi descrittivi, registrati dall´Ufficio.
Il richiedente sostiene che, siccome il Regno Unito uscirà dell´Unione Europea a seguito del Brexit non ritiene opportuno basare l´obbiezione su un pubblico che presto uscirà dall´ambito della protezione del marchio.
Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno” (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale” (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
1, 2 - L’Ufficio ha innanzitutto proceduto all’esame dei termini che compongono la dicitura, ovvero “YOU” e “HEAT ” così come appaiono nel segno. Si tratta di vocaboli inglesi del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari generici, non specializzati.
Al contrario di quanto afferma il richiedente, le due parole hanno un significato ben preciso se utilizzate insieme. Il segno è composto dal pronome personale “YOU” e dal verbo “HEAT”. E´ un accostamento grammaticalmente corretto e del tutto comprensibile. Quindi la dicitura nel suo insieme non è pertanto percepita come inusuale dal consumatore di riferimento. Essa trasmette un messaggio chiaro e inequivoco, traducibile in italiano come “tu scaldi”, dove il pronome personale “YOU” ha anche funzione di indicare una qualsiasi persona in generale. L’Ufficio pertanto si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato plausibile che le verrebbe possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore di lingua inglese senza necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi, come già detto, di vocaboli del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico.
L´Ufficio concorda con il richiedente nella sua affermazione che anche altri prodotti possono relazionarsi con la dicitura “YOUHEAT” ma ciò non toglie che per i prodotti obbiettati il significato sia chiaro e diretto. Il fatto che i consumatori potrebbero pensare anche ad altri beni non rende per tale ragione il segno distintivo.
3 - L´Ufficio non concorda con l’opinione del richiedente secondo la quale il termine sarebbe percepito probabilmente come una dicitura composta da 3 parole “YOU” “H” “EAT” in quanto non esiste nessun elemento che possa sostenere questa tesi, come ad esempio qualsiasi elemento che possa risaltare o richiamare l´attenzione sulla lettera “H”.
Quindi la dicitura “YOUHEAT”, se relazionata con i prodotti obbiettati, senza dubbio indicherebbe al consumatore che utilizzando i prodotti contestati (scaldavivande, articoli di riscaldamento per alimenti non elettrici) ha la possibilità di scaldare cibi, alimenti ecc.
4 - Alla luce di quanto esposto è evidente che il termine “YOUHEAT” non è un neologismo ma uno slogan comprensibile che trasmette un messaggio ben chiaro al consumatore.
Il richiedente fa riferimento a marchi precedenti che, a suo avviso, sono stati registrati anche se evidentemente descrittivi. L´Ufficio fa presente che sulla previa registrazione di marchi comunitari analoghi al presente caso, va rammentato che la registrazione di un segno quale marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinate a verificare se il segno di cui trattasi non sia soggetto ad un impedimento alla registrazione (v. 03/07/2013, T 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50, e giurisprudenza ivi citata). In questo presente caso la dicitura sarà unicamente percepita dal consumatore di riferimento come un messaggio promozionale, non distintivo, una informazione commerciale, il cui proposito è quello di indicare una caratteristica e una funzione dei prodotti obbiettati.
Il pubblico di riferimento non tenderà a percepire nel segno alcuna particolare indicazione di origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato, che serve unicamente a evidenziare gli aspetti positivi e la funzione dei prodotti in questione, ossia che essi servono alle persone per scaldare ad esempio le vivande, gli alimenti.
5 - Con riferimento alla richiesta di non rifiutare il marchio in base alla percezione di un consumatore di riferimento che presto uscirà dall´Unione Europea, si comunica che, al momento, l’Ufficio non è in grado di prevedere cosa può succedere quando il Regno Unito uscirà dall’Unione europea (e dallo Spazio economico europeo). L´Ufficio non può prevedere quali possibili accordi possano essere raggiunti tra il Regno Unito e l’Unione europea a seguito delle negoziazioni ai sensi dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea. In ragione di questa incertezza, l’Ufficio non è al momento in grado di fornire pareri conclusivi su come questa circostanza possa influenzare i procedimenti in corso.
Per il momento, e fino a quando il rapporto del Regno Unito con l’Unione europea e lo Spazio economico europeo non cambierà, un MUE/DMC continuerà a produrre effetti in tutta l’Unione europea, compreso il Regno Unito, conformemente all’articolo 1, RMUE/RDC, e in accordo al carattere unitario del sistema dei MUE/DMC.
Inoltre si fa notare che l´obiezione è basata sul consumatore medio di lingua inglese che non è formato solamente dai cittadini del Regno Unito ma anche da altri cittadini di paesi in cui l’inglese è lingua ufficiale, come l’Irlanda e Malta.
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 17866500 è respinta per i seguenti prodotti:
Classe 11 Scaldavivande.
Classe 21 Articoli di riscaldamento per alimenti non elettrici.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti oggetto della domanda.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Stefania NUTI