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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/06/2018
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BARZANÒ & ZANARDO ROMA S.P.A. Via del Commercio, 56 I-36100 Vicenza ITALIA |
Fascicolo nº: |
017871520 |
Vostro riferimento: |
TM-LDI-EV-cp-CTM10990-00 |
Marchio: |
Benessere+
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Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
JOE & CO. S.R.L. Via Caboto, 40 I-36075 Montecchio Maggiore (VI) ITALIA |
In data 23/03/2018 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di qualsiasi carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n.017871520 è respinta per tutti i prodotti della classe 29 oggetto della domanda.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Mariella MATTERA RICIGLIANO
Allegato: Notifica dei motivi di rifiuto di una domanda di marchio del 23/03/2018