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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 03/09/2018
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Pietro Aulisio 19/14 Vincenti Buildings Strait Street Valletta VLT 1432 MALTA |
Fascicolo nº: |
017886306 |
Vostro riferimento: |
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Marchio: |
Investire.biz
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Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
ELP Finance LTD 19/14 Vincenti Buildings Valletta VLT 1432 MALTA |
In data 08/05/2018 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.
Nel caso in questione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come contenente informazioni del fatto che i servizi richiesti sono destinati a favorire gli investimenti o hanno ad oggetto tale tema. Pertanto, il segno descrive la destinazione e l’oggetto dei servizi in questione. Il dominio “.biz”, in particolare, indica unicamente che i servizi contrassegnati dal segno sono reperibili/forniti online o sono ricollegabili a Internet.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 886 306 è respinta per tutti i servizi oggetto della domanda.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Annalisa GIACOMAZZI