|
DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
|
|
L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 13/11/2018
|
NAMU Viale Jenner, 55 I-20159 MILANO ITALIA |
Fascicolo nº: |
017891907 |
Vostro riferimento: |
|
Marchio: |
Customer Deal Management
|
Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
NAMU Viale Jenner, 55 I-20159 MILANO ITALIA |
In data 07/06/2018 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione descrive alcune caratteristiche dei servizi, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.
La valutazione del carattere descrittivo si basa sul modo in cui il pubblico di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per cui si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il seguente significato: il processo di gestione/esecuzione/controllo di accordi commerciali con i clienti.
Nel caso in questione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come contenente informazioni che i servizi (Consulenza per la gestione degli affari; Servizi di consulenza per l'organizzazione e la gestione degli affari; Elaborazione [ideazione] di software), sono, hanno per oggetto, sono destinati a processi/strumenti di gestione/esecuzione/controllo di accordi commerciali con i clienti. Pertanto, il segno descrive il tipo, l’oggetto e la destinazione dei servizi in questione.
Il richiedente dopo aver richiesto una proroga dei termini ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 891 907 è respinta per tutti i servizi oggetto della domanda.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Antonino TIZZANO