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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 03/09/2018
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JACOBACCI & PARTNERS S.P.A. Via Berchet, 9 I-35131 Padova ITALIA |
Fascicolo nº: |
017896518 |
Vostro riferimento: |
C014010 |
Marchio: |
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Tipo de marchio: |
Marchio di posizione |
Nome del richiedente: |
CALZATURIFICIO PELLICO S.r.l. Via Pava, 16/1 I-30030 FOSSO' (VENEZIA) ITALIA |
In data 04/06/2018 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.
l segno per cui si richiede la protezione rappresenta unicamente un foro su una calzatura. Si tratta di un elemento piuttosto semplice che non presenta elementi in grado di imprimersi in modo efficace e duraturo nella mente del consumatore di riferimento e, quindi, di distinguere i prodotti del richiedente da altri dello stesso tipo presenti sul mercato.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 896 518 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Annalisa GIACOMAZZI