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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 30/09/2019
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Paolo Migani Via Giovanni Petruzzi, 13 I-47922 Rimini ITALIA |
Fascicolo nº: |
018081018 |
Vostro riferimento: |
G0002.M.FIG.ASTA.EU.01 |
Marchio: |
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Tipo de marchio: |
Marchio di posizione |
Nome del richiedente: |
GARD S.N.C. di Mazzotti Daniela & C. Via Pietro Giordani, 21 I-47924 RIMINI ITALIA |
In data 26.06.2019 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è inammissibile alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.
Nella lettera si informava il richiedente che si tratta di un elemento piuttosto semplice che non è in grado di imprimersi in modo efficace e duraturo nella mente del consumatore di riferimento e, quindi, di distinguere i prodotti del richiedente da altri dello stesso tipo presenti sul mercato.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18081018 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Stefania NUTI