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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 27/10/2020
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IJ CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE S.R.L. Via R. Cadorna, 29 I-00187 Roma ITALIA |
Fascicolo nº: |
018092708 |
Vostro riferimento: |
3359 |
Marchio: |
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Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
AGRIFAIN SRL Via Tenente Nastri, 83 I-84084 FISCIANO (SA) ITALIA |
In data 28/04/2020 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è inammissibile alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere h) e m) RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.
In questo caso, il segno per cui si richiede la protezione contiene un elemento costituito da una imitazione araldica di una bandiera protetta ai sensi dell’articolo 6ter della convenzione di Parigi, più precisamente la bandiera tricolore italiana, composta da tre strisce orizzontali di colore verde, bianco e rosso:
(N. 6 ter: IT1
http://www.wipo.int/cgi-6te/ifetch5?ENG+SIXTER+15-00+11519496-
KEY+256+0+-
1+F-ENG+41+41+1+25+SEP-0/HITNUM,B+CC%2fIT).
L’Ufficio considera che il marchio oggetto della domanda contenga elementi di natura tale da suggerire al pubblico che i prodotti provengano o siano approvati dallo stato italiano.
Inoltre, il segno oggetto della domanda riproduce nei suoi elementi essenziali la denominazione di varietà vegetale «ADRIANA».
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE, poiché i prodotti rispetto ai quali è stata sollevata un’obiezione nella Classe 31 includerebbero piante, frutta fresca, semi e ortaggi freschi delle specie elencate, il segno non può essere registrato per detti prodotti.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. In particolare, il richiedente non ha presentato un'autorizzazione in relazione all'uso della bandiera italiana nel segno, né ha limitato i prodotti della Classe 31, come proposto dall'Ufficio.
Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere h) e m), RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 092 708 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Pablo AMAT RODRÍGUEZ