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DIVISIONE D’OPPOSIZIONE




OPPOSIZIONE N. B 3 102 242


Damiano Mazzarella Presta, Viale Trastevere 80, 00153 Roma, Italia (opponente), rappresentata da Società Italiana Brevetti S.p.A., Piazza di Pietra, 39, 00186 Roma, Italia (rappresentante professionale)


c o n t r o


Pasta Chef S.r.l., Via Baccina 42, 00184 Roma, Italia (richiedente), rappresentata da Luca Salvi, Via Treviso 31, 00161 Roma, Italia (rappresentante professionale).


Il 30/09/2020, la Divisione di Opposizione emana la seguente



DECISIONE:


1. L’opposizione n. B 3 102 242 è totalmente respinta.


2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.



MOTIVAZIONE:


L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 098 113 Shape1 (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 14 435 804 ‘SALOTTO 42’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’articolo 8.



RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE


Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.





a) I servizi


I servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:


Classe 35: Consulenza aziendale in materia di apertura di attività in franchising e di gestione delle stesse; servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, di bevande, d'articoli decorativi e d'articoli per la cucina e la casa; presentazione di prodotti su qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; organizzazioni di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; promozione delle vendite per conto terzi; ricerca di sponsor; elaborazione ed intermediazione amministrativa di ordini di acquisto; amministrazione commerciale di licenze di prodotti e servizi di terzi; gestione amministrativa di licenze nel settore della ristorazione, consulenza amministrativa e di gestione resa agli affiliati; gestione amministrativa di ristoranti, di club, di snack-bar e servizi di consegna di prodotti alimentari; vendita al dettaglio di piatti pronti, da asporto o meno; amministrazione di esercizi commerciali, enoteche, bar, club, ristoranti.


Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; servizi di intrattenimento; organizzazione di eventi; attività culturali; servizi ricreativi; organizzazione di esibizioni a scopo di divertimento e a scopo culturale, mostre ed esposizioni d'arte; servizi di club per l'intrattenimento e il divertimento; servizi di discoteche; locali notturni; degustazioni di vini; corsi di cucina, corsi per barman; rappresentazioni e intrattenimento dal vivo, compresi spettacoli e concerti musicali anche dal vivo; produzione di spettacoli; organizzazione di intrattenimenti visivi e musicali; organizzazione, promozione, allestimento e conduzione di feste, ricevimenti ed eventi per scopi culturali, ricreativi e di divertimento, tra cui mostre di pittura, concerti, teatro, cinema; fornitura di locali per l'intrattenimento, fornitura di strutture per il divertimento e per attività ricreative e culturali; informazioni in materia di svago e di ricreazione; informazioni relative all'intrattenimento, al relax e al divertimento, disponibili on-line da una banca dati o da internet; organizzazione e conduzione di corsi, qualificazione e riqualificazione; pubblicazione elettronica online di libri e periodici.


Classe 43: Ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei; servizi di ospitalità (ristorazione), approvvigionamento d'alimenti e bevande; preparazione di cibi e bevande; fornitura di pasti e preparazione di alimenti e pasti per il consumo presso i locali e all'esterno di locali; somministrazione di cibi e bevande; bar, bistrot, ristoranti, ristoranti self-service, bar-ristoranti, caffetterie, pub, mense, snack-bar, enoteche, birrerie, posti di ristoro; piccoli ristoranti dove si serve caffè, tè, prodotti per la colazione; servizi di fast food; servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; servizi di ristorazione da asporto; servizi di ristorazione self-service; somministrazione di bevande alcoliche; degustazioni di vini (fornitura di bevande), servizi di enoteca; catering di alimenti e bevande; noleggio di attrezzature da bar, noleggio di apparecchiature per servizi alimentari; prenotazione di tavoli in ristoranti; servizio fornitura informazioni relative a ristoranti, bar, bar-ristoranti.



I servizi contestati sono i seguenti:


Classe 35: Assistenza nella commercializzazione di prodotti nell'ambito di un contratto di franchising; preparazione di piani di marketing; servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising; consulenza aziendale in materia di marketing; assistenza in materia di marketing; analisi delle tendenze di marketing; consulenza aziendale in materia di marketing strategico; servizi di consulenza in materia di marketing di affiliazione; servizi di consulenza in materia di pubblicità per franchising; fornitura di informazioni commerciali in materia di franchising; servizi di consulenza (affari -) in materia di conduzione di franchising; servizi di consulenza (affari -) relativi all'apertura di attività in franchising; servizi di consulenza aziendale in materia di franchising; servizi di consulenza aziendale riguardanti l'apertura di ristoranti; servizi di consulenza commerciale riguardanti la gestione di ristoranti; consulenza gestionale in materia di franchising; consulenza nella gestione di imprese in franchising; tutti i menzionati servizi si intendono non prestati nel settore dello sviluppo e della creazione di software, programmi per computer, professioni digitali e architettura di networks per computer.


Classe 41: Fornitura d'istruzione in materia di alimentazione; istruzione in materia di erogazione di servizi di ristorazione; istruzione riguardante la cucina; servizi di consulenza in materia di competizioni culinarie; conduzione di lezioni in materia di alimentazione; eventi per la degustazione di vino a fini educativi; formazione in materia di trattamento di alimenti; formazione in materia di esposizione di alimenti.


Classe 43: Bistrot; consulenza in materia di cucina; degustazione vini (fornitura di bevande); fornitura di cibi e bevande in ristoranti e bar; fornitura di cibi e bevande per i clienti di ristoranti; fornitura di cibo e bevande in bistrot; gastronomie [ristoranti]; informazioni e consulenza in materia di preparazione di pasti; organizzazione di pasti in alberghi; organizzazione di ricevimenti nuziali [ristorazione]; ospitalità aziendale (fornitura di cibi e bevande); preparazione di alimenti; preparazione di pasti per terzi mediante ricorso all'esternalizzazione; preparazione e fornitura di cibi e bevande per consumo immediato; pub [bar]; ristoranti con menu alla griglia; servizi da asporto; servizi di banchetti; servizi di bar; servizi di bar e ristorante; servizi di cibi e bevande per asporto; servizi di consulenza in materia di cucina; servizi di consulenza relativi alla preparazione di alimenti; servizi di consulenza riguardanti gli alimenti; servizi di fornitura di bevande; servizi di mense; servizi di ospitalità [ristorazione]; servizi di ristoranti; servizi di ristoranti self-service; servizi di ristorazione; servizi di ristorazione alberghiera; servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; servizi di ristorazione da asporto; servizi di ristorazione mobili; servizi di ristorazione offerti ai membri di circoli privati; servizi di snack-bars; servizi di sommelier; servizi di tavole calde; servizi per la fornitura di alimenti; servizi per la fornitura di bevande; servizi per la preparazione di alimenti e bevande; servizio fornitura informazioni in materia di preparazione di alimenti e bevande; servizio fornitura informazioni relative a ristoranti; servizio fornitura informazioni in materia di bar; somministrazione di bevande alcoliche; somministrazione di cibi e bevande a ospiti; somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar; somministrazione di cibi e bevande per clienti di ristoranti; fornitura di alimenti e bevande attraverso un furgone; fornitura di cibi e bevande per gli ospiti.



Alcuni dei servizi contestati sono identici o simili ai servizi sui quali si basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei servizi sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i servizi contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata.



b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione


Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.


Nel presente caso, i servizi che sono considerati essere, in ipotesi, identici, sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.



c) I segni



SALOTTO 42

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Marchio anteriore


Marchio impugnato


Il territorio di riferimento è l’Unione europea.


La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Il marchio anteriore, denominativo, è formato da due elementi, “SALOTTO 42”. Essi sono normalmente distintivi perché o non hanno un significato o hanno un significato, è il caso del termine “SALOTTO” e del numerale “42”, che non presenta collegamenti con i servizi nelle classi 35, 41 e 43. Ciò in ragione del fatto che, ad esempio, in italiano il suddetto termine indica tra le altre cose la stanza solitamente più grande e ritenuta di rappresentanza in una casa, adibita al ricevimento, e non ha quindi un significato descrittivo né allusivo.


Per quanto riguarda il marchio impugnato, esso è formato dalle due lettere ‘al’ riprodotte in caratteri minuscoli neri seguite dal numero “42”, che risulta essere assai più grande. Questi due elementi si trovano all’interno di una sorta di elemento circolare incompleto, sempre di colore nero, che rammenta, date le sfumature, una specie di pennellata.


Inoltre, al di sotto dei due elementi “al 42” si trovano tre termini, ossia “STREET FOOD GOURMET”, le cui dimensioni sono così ridotte da renderli non rilevabili a prima vista e quindi appena percettibili. Poiché, molto probabilmente, il pubblico di riferimento non ne terrà conto, tali elementi non saranno presi in considerazione.


L’elemento “42” e l’elemento figurativo del segno contestato mettono in ombra i restanti elementi verbali del marchio in virtù della loro posizione e soprattutto delle loro dimensioni. Tali elementi sono pertanto visivamente dominanti nel contesto del marchio contestato.


Per quanto riguarda la distintività degli elementi “al 42”, vale la medesima conclusione delineata per quanto riguarda “SALOTTO 42”. Al di là del significato palese del numerale “42”, questi elementi sono distintivi, sia che essi vengano intesi come privi di significato sia che ad essi venga attribuito un significato, si pensi ad esempio all’espressione “al 42” in lingua italiana, che potrebbe essere intesa come facente riferimento ad un indirizzo, ad un modo di indicare “al civico 42”. Come visto, pur intesi, questi elementi non presentano una relazione diretta con i servizi nelle classi 35, 41 e 43.


Si deve poi tener conto del fatto che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.


Visivamente, i segni coincidono nei tratti che caratterizzano il numero “42” presente in entrambi, e che è un elemento distintivo oltre che co-dominante nel caso del marchio impugnato. Tuttavia, essi differiscono nel primo termine “SALOTTO” del marchio anteriore, nonché nelle due lettere “al”, per quanto queste ultime svolgano un ruolo visivamente secondario, e nell’elemento figurativo co-dominante del segno impugnato.


Pertanto, i segni sono, visivamente, quantomeno simili in ridotta misura.


Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono che sarà associato al numerale “42” presente in entrambi i marchi, e che è distintivo in entrambi e co-dominante nel segno impugnato.


La pronuncia differisce nei primi elementi a essere pronunciati in entrambi i segni, ossia “SALOTTO” e “al”.


Dunque, i segni sono foneticamente simili, al massimo, in media misura.


Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Per una parte del pubblico, ovvero quella che non attribuirà alcun significato agli elementi “SALOTTO” e “al”, entrambi i segni saranno percepiti soltanto come facenti riferimento, da un punto di vista semantico, al medesimo concetto di numero “42”, i segni sono concettualmente molto simili, considerando che Il concetto di una cifra è il numero che esprime. Tuttavia, essi sono soltanto simili in media misura per quella parte di pubblico che oltre al numerale “42” attribuirà un significato anche ai restanti elemento verbali dei segni.


Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.



d) Carattere distintivo del marchio anteriore


Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.


L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.


Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.



e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione


In via preliminare, la Divisione d’Opposizione ritiene sia opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate.


La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C- 251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).


I servizi nelle classi 35, 41 e 43 sono stati considerati, in ipotesi, essere identici. Essi sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale i quali presteranno un livello di attenzione medio.


Nel caso in oggetto, per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere simili in ridotta misura da un punto di vista visivo e simili in media misura da un punto di vista fonetico, in virtù della coincidenza del numerale “42”.


Dal punto di vista concettuale, i marchi sono pure simili in vario grado in virtù della presenza del medesimo numerale.


È tuttavia evidente come le differenze tra i segni siano particolarmente rilevanti se si tiene conto del fatto che il marchio anteriore è formato da un termine “SALOTTO”, che è più lungo e precede il semplice numerale “42”.


Come visto nella sezione c) della presente decisione, i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Ciò vale anche nel caso del segno impugnato, anche se in questo caso è evidente che il peso dell’elemento “al” sia mitigato dal fatto che esso sia visivamente secondario.


La Divisione d’Opposizione ritiene che considerato quanto precede, anche qualora i servizi fossero identici, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico, dato che le differenze tra i segni sono sufficientemente marcate e gli elementi aggiuntivi e differenti sono chiaramente percettibili.


Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.



SPESE


Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.


Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.


Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.



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Divisione d’Opposizione



María Clara

IBÁÑEZ FIORILLO

Andrea VALISA

Aurelia

PEREZ BARBER


Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.


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