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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/07/2020
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DIMITRI RUSSO S.R.L. Via G. Bozzi, 47A I-70121 Bari ITALIA |
Fascicolo nº: |
018186800 |
Vostro riferimento: |
BA-MAR4835/20/008 |
Marchio: |
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Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
Sergio Torelli Via Filangieri, 09 I-70033 Corato (BA) ITALIA |
In data 12/02/2020 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.
Il segno in questione ha un preciso significato per il consumatore inglese e italiano, traducibile come “condivisione del benessere”. Pertanto, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come contenente informazioni del fatto che i servizi richiesti sono specificamente pensati per/destinati alla condivisione del benessere (Servizi pubblicitari per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica in materia di previdenza sociale; Investimento in fondi di previdenza; Sottoscrizione di pensioni; Servizi di cassa di previdenza; ecc.), nonché si basano su tale concetto (Amministrazione commerciale; Amministrazione di piani pensionistici per i dipendenti; Amministrazione di piani di incentivi promozionali e di vendita; Amministrazione di pagamenti, Gestione di fondi di previdenza; Gestione di fondi pensione; ecc.). Quindi, il consumatore di riferimento, nonostante la presenza di alcuni elementi stilizzati (che consistono sostanzialmente in caratteri di stampa alquanto comuni e perfettamente leggibili, con uno dei due termini scritto in lettere maiuscole) percepirà il segno come in grado di fornire informazioni su elementi quali la destinazione e la qualità dei servizi in questione.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 186 800 è respinta per tutti i servizi oggetto della domanda.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Annalisa GIACOMAZZI