DIPARTIMENTO OPERAZIONI



L123


Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE


Alicante, 10/08/2020



ANGELISA CASTRONOVO

VIA MAGNAGRECIA 39

I-00183 ROMA

ITALIA


Fascicolo nº:

018195905

Vostro riferimento:


Marchio:

VCA VERIFIABLE CREDENTIAL AUTHORITY

Tipo de marchio:

Marchio figurativo

Nome del richiedente:

NYM S.r.l.

NYM S.r.l. AVV. ANGELISA CASTRONOVO VIA MAGNAGRECIA 39 ROMA 00183 IT

I-00183 ROMA

ITALIA


In data 24/02/2020 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.


Si ricorda brevemente che la valutazione del carattere descrittivo si basa sul modo in cui il pubblico di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai servizi per cui si richiede la protezione. Nel caso in esame, il consumatore di riferimento di lingua inglese, attribuirebbe al segno il significato di “autorità per le credenziali verificabili”. Tale significato – come già ricordato in sede di comunicazione dei motivi assoluti di rifiuto del 24/02/2020 - può essere supportato dagli estratti del dizionario e di pagine web già indicati nella predetta comunicazione qui allegata ed ai quali si rinvia integralmente. In particolare, le richiamate pagine web riportano la definizione del termine “Verifiable credentials”, ovvero che si tratta di attestazioni digitali, verificabili crittograficamente, e emesse da autorità competenti. Gli estratti informano che una credenziale verificabile è una credenziale a prova di manomissione che ha una paternità che può essere verificata crittograficamente. Infine, si rinvia all’estratto del dizionario per quel che riguarda il termine “Authority”. Posto che il termine VCA è un acronimo dei termini che lo seguono, nel caso in esame, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come contenente informazioni che i servizi in questione (Accesso a contenuti, siti web e portali, Consulenza in materia di comunicazioni elettroniche; Certificazione di dati tramite blockchain; Blockchain come servizio [Baas]; Servizi di consulenza in materia di software utilizzati nel commercio elettronico; Fornitura di servizi di autenticazione di utenti tramite hardware biometrico e tecnologia software per transazioni di commercio elettronico ecc.) sono erogati specificatamente per/da una autorità in ambito di credenziali verificabili e / o hanno come oggetto la verifica delle credenziali attraverso una autorità .

Come già esposto, dunque, il segno descrive il tipo, la destinazione e lo scopo dei servizi in questione. Ed il consumatore di riferimento, nonostante la presenza di alcuni elementi figurativi, percepirebbe il segno come in grado di fornire informazioni su elementi, quali il tipo, la destinazione e lo scopo dei servizi obbiettati. Gli elementi figurativi consistono nella presenza delle iniziali VCA al di sopra del termine “Verifiable credential authority”. Tale elemento non è sufficiente a distogliere l’attenzione del consumatore e a rendere il segno distintivo.


Infine, dato che il segno ha un chiaro carattere descrittivo, esso è pure privo di carattere distintivo e quindi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, inidoneo a svolgere la funzione essenziale del marchio, che è quella di distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli dei concorrenti. Pertanto, nell’insieme il marchio per cui si chiede la protezione è descrittivo e privo di qualsiasi carattere distintivo che permetta di distinguere i prodotti a cui è stata sollevata obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.


Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018195905 è respinta per i seguenti servizi:


Classe 38 Accesso a contenuti, siti web e portali; Fornitura dell'accesso a contenuti, siti web e portali; Comunicazioni elettroniche di dati; Consulenza in materia di comunicazioni elettroniche; Distribuzione di dati ed immagini audiovisive mediante una rete informatica globale o Internet; Consulenza in materia di telecomunicazioni; Consulenza ed informazioni in materia di telecomunicazioni.


Classe 42 Certificazione di dati tramite blockchain; Blockchain come servizio [Baas]; Archiviazione dati tramite blockchain; Servizi di consulenza in materia di software utilizzati nel commercio elettronico; Fornitura di servizi di autenticazione di utenti tramite hardware biometrico e tecnologia software per transazioni di commercio elettronico.


La domanda può proseguire per i rimanenti servizi.


Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.



Stefania NUTI

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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