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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 10/09/2020
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Naima S.r.l. Via San Clemente 1 I-20122 Milano ITALIA |
Fascicolo nº: |
018212411 |
Vostro riferimento: |
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Marchio: |
YOUR BEAUTY DESTINATION
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Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
Naima S.r.l. Via San Clemente 1 I-20122 Milano ITALIA
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In data 06.04.2020 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è inammissibile alla registrazione ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.
Il segno “your beauty destination” sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come uno slogan elogiativo e un messaggio promozionale quindi è ritenuto privo di carattere distintivo.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 212 411 è respinta.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Stefania NUTI