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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 12/08/2020
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ANGELA ZAMBETTI VIA DALMAZIA, 34 I-70121 BARI ITALIA |
Fascicolo nº: |
018218607 |
Vostro riferimento: |
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Marchio: |
BIO IMAGING
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Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
BIO IMAGING SRL VIA BENEDETTO MARCELLO, 34 I-06132 PERUGIA ITALIA
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In data 15/04/2020 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è inammissibile alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, ha sollevato un'obiezione, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.
Nel caso in questione il significato dei termini ” BIO IMAGING” per il consumatore medio di lingua inglese è “tecniche per ottenere immagini degli organi del corpo umano”. Ne consegue che i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come contenente informazioni sui prodotti della classe 10 e cioè che trattasi di strumenti, apparecchi e attrezzature di diagnostica per ottenere immagini del corpo umano, degli organi e apparati che lo costituiscono. Il segno ha un chiaro carattere descrittivo ed è privo di carattere distintivo e quindi, inidoneo a svolgere la funzione essenziale del marchio, che è quella di distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli dei concorrenti.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettere b) e c), e
dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE,
la domanda di marchio dell’Unione europea n.
018218607
è
respinta per tutti i prodotti della classe 10:
Classe 10: Strumenti diagnostici elettromedicali; Apparecchi di diagnostica per immagini per uso medico; Attrezzatura per diagnostica, esami e monitoraggio.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Mariella MATTERA RICIGLIANO
Allegato: Notifica dei motivi di rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea, del 15/04/2020.